Il Parlamento rimanda alla Corte Costituzionale cinque i profili di incostituzionalità ipotizzati nella disciplina del bail-in (decreti legislativi 180 e 181 del 2015, in recepimento della direttiva 2014/59/Ue). La norma meno difendibile è quella che applica le nuove regole anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore.
Il contrasto con cinque articoli della Costituzione. La nuova disciplina sul bail-in (ossia il meccanismo per l’esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione) impone di gestire la risoluzione delle banche in crisi senza far gravare i costi dei salvataggi sulle casse pubbliche.
CHI NE RISPONDE?
In prima battuta ne risponde chi con la banca ha rapporti diretti, vale a dire azionisti, obbligazionisti e, in misura limitata, correntisti. I dubbi che la disciplina recepita dal legislatore solleva in punto di possibile incostituzionalità ha reso necessario il rinvio della questione alla Corte Costituzionale che sul tema avrà l'ultima parola. Il bail-in infatti troverebbe ostacoli contrastando almeno cinque principi costituzionali del nostro ordinamento.
ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
IN COSA CONSISTE
Con lo strumento del bail-in, azionisti e creditori dell’ente sostengono le perdite derivanti dal dissesto dell’ente secondo una gerarchia (ranking) che prevede il ricorso prima di tutto alle azioni (strumenti di equity) e in seconda battuta alle obbligazioni (prima quelle subordinate e successivamente quelle non garantiti). La normativa infatti prevede che ad azionisti e obbligazionisti vengano azzerati i relativi strumenti e riemessi nuovi titoli con un diverso valore. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti, è disposto un prelievo forzoso sui conti correnti superiori a centomila euro, senza alcun indennizzo. Sono esclusi dall’applicazione dello strumento del bail-in crediti garantiti, depositi protetti e talune passività dell’ente nei confronti dei dipendenti dell’ente. La differenziazione tra investitori e correntisti e la gerarchizzazione, che evidentemente tutela alcune categorie a discapito di altre, può essere sindacata sotto il profilo della ragionevolezza e della parità di trattamento, anche considerando che il correntista, a differenza dell’azionista, non partecipa al rischio di impresa?
ARTICOLO 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
La nuova disciplina attribuisce ampi poteri alla Banca d'Italia ma non prevede un completo sistema di garanzie. In particolare sono assenti strumenti preventivi di controllo democratico e sono limitati gli strumenti di difesa. Con il recepimento della Direttiva infatti le decisioni della Banca d'Italia sono immediatamente esecutive e determinano la presunzione relativa che una sospensione della loro esecuzione sarebbe contraria all’interesse pubblico.
ARTICOLO 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
La Repubblica “incoraggia e tutela il risparmio”. La Direttiva invece prevede che i risparmiatori possano essere chiamati a rispondere con i propri risparmi per le situazioni di dissesto della banca in netta contrapposizione con l'intento del costituente. La Banca d’Italia si è domandata se la Direttiva Bail-in, nella parte in cui colpisce investitori che al momento dell’acquisto delle obbligazioni subordinate non potevano in alcun modo conoscere i rischi insiti in tali strumenti, sia contraria all’art. 47 della Costituzione. La Corte Costituzionale dovrà anche valutare l'incostituzionalità o la ragionevolezza del bail-in con riguardo alla sua applicazione retroattiva agli strumenti già in circolazione.
ARTICOLO 41
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
La disciplina del bail-in prevede la possibilità per la Banca d'Italia di intervenire nella disciplina di rapporti fra privati. I poteri previsti dalla Direttiva consentono di modificare le condizioni contrattuali ed economiche alle quali sono stati sottoscritti i prodotti di investimento e di risparmio. Si dubita sulla compatibilità di tale previsione con il principio costituzionale che riconosce e tutela la libertà di iniziativa economica privata. Ma non solo. La Banca d'Italia può ingerirsi nella vita societaria della banca in crisi, chiedendo modifiche nella strategia aziendale, convocando l’assemblea degli azionisti, revocando un consigliere di amministrazione e via dicendo.
ARTICOLO 42, COMMA 3
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
Questa previsione è difficilmente conciliabile con la l'esproprio dei depositi dei correntisti per la parte eccedente i centomila euro senza alcuna forma di indennizzo.