Ha fatto notizia in questi giorni il comunicato stampa del 27 aprile 2022 apparso sul sito web della Corte Costituzionale, nel quale è stata resa nota la decisione con cui la stessa Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme del nostro ordinamento che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli.
Regola del cognome paterno
In attesa di leggere la motivazione della sentenza, al momento non ancora pubblicata, va detto che si tratta di una novità di un certo rilievo per il nostro Paese, il quale, sull’argomento, era ancora fermo a una visione di tipo patriarcale del diritto di famiglia; se, infatti, dalla riforma del 1970 a oggi molti sono stati i passi in avanti, dal punto di vista dell’equiparazione dei diritti dell’uomo e della donna all’interno del matrimonio come nelle convivenze di fatto, l’attribuzione del cognome paterno ai figli nati dalla coppia appariva come un retaggio dell’epoca precedente alla riforma.
A differenza degli altri Stati dell’UE, nei quali già da tempo ai nascituri può essere attribuito il cognome della madre, da solo o in aggiunta a quello del padre, in Italia, fino alla decisione della Consulta, la regola era quella dell'attribuzione del cognome paterno, sancita, per i figli nati fuori dal matrimonio, dall’art. 262 comma 1 del codice civile, in base al quale il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto e, nel caso in cui il riconoscimento avvenga contemporaneamente da parte di entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
Diritto all’identità personale del figlio
Riguardo a questa norma, come a tutte le altre che si rifanno a tale principio, la Corte Costituzionale ne ha affermato la natura discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio; pertanto, nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. La motivazione della dichiarazione di incostituzionalità, dunque, stando al quesito primo comunicato, sembra far leva sull’identità personale del figlio, diritto costituzionale riconosciuto e tutelato dal nostro ordinamento e nelle leggi comunitarie.
Interventi della Consulta
Ricordiamo che già in precedenza, con la sentenza n. 286 del 2016, la Consulta aveva riconosciuto la possibilità di aggiungere al cognome del padre quello della madre; nel caso che ha sollevato la nuova questione d’incostituzionalità la volontà di entrambi i genitori era volta all’acquisizione del solo cognome materno. Pertanto la Consulta, con l’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 aveva sollevato, innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, I c., c.c., nella parte in cui, in mancanza di differente accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.
Nuove regole a seguito della pronuncia
Per effetto della nuova pronuncia, pertanto, la regola sarà che il figlio assumerà il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice per dirimere la controversia. A questo punto il Parlamento dovrà adeguare le norme dichiarate incostituzionali al nuovo dettato.