La responsabilità per fatto illecito del minore è disciplinata dall'art. 2048 c.c. per cui il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Occorre subito specificare che la disciplina indicata si applica solo quando il danno è cagionato da un minore capace di intendere e di volere. In caso contrario, infatti, trova applicazione la diversa norma di cui all'art. 2047.
Il confine tra colpa e responsabilità oggettiva nel caso in oggetto è molto difficile da inquadrare. Questo per non lasciare spazi privi di copertura risarcitoria che altrimenti sfuggirebbero al sistema della responsabilità civile.
Quando un minore è considerato capace di intendere e volere?
L'apprezzamento di merito in ordine a tale requisito è rimesso insindacabilmente al giudice che, caso per caso, dovrà valutare:
Quali sono i presupposti per la responsabilità dei genitori del minore?
La responsabilità dei genitori è subordinata all'essenziale requisito della coabitazione che non incontra in questo senso alcun limite temporale. Questo perché, naturalmente, solo l'effettiva convivenza può consentire un controllo costante nonché lo svolgimento di tutte quelle attività educative e di sorveglianza il cui mancato assolvimento giustificherebbe la loro responsabilità.
La responsabilità civile dei genitori è altresì fondata su di una duplice presunzione di colpa di natura eccezionale e specifica che consiste nel:
I criteri sono quelli originati dalla cosiddetta “culpa in educando o in vigilando”. Questa è solidale per entrambi i genitori e si presume sempre uguale salvo solo ed esclusivamente l'eventuale regresso di un genitore nei confronti dell'altro.
Il temporaneo allontanamento dalla residenza non esime in ogni caso da responsabilità se il danno deriva chiaramente dall'omissione a quel dovere di educazione della prole previsto anche dall'art. 147 c.c.
Come viene accertata la responsabilità dei genitori?
Come già accennato, quella dei genitori è un tipo di responsabilità diretta per fatto proprio anche se effettivamente commesso da un terzo, il figlio minorenne.
Per quanto riguarda la violazione del dovere di educare e sorvegliare sono state ad esempio ascritte responsabilità ai genitori che hanno permesso:
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la diffusione con mezzi telematici social (Facebook, Instagram...) di fotografie contenenti l'immagine nuda di una minore coetanea senza il suo consenso,
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una reazione eccessivamente violenta da parte di una vittima di bullismo nei confronti del “bullo” (Cass. 22541/2019),
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danni derivanti da manifestazioni di totale indisciplina, negligenza o irresponsabilità nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare un danno a terzi tra cui ad esempio la circolazione stradale.
I genitori per sottrarsi alla responsabilità devono provare di non aver potuto impedire il fatto nonché di aver impartito una solida educazione al minore. La dimostrazione, secondo la giurisprudenza prevalente, può essere offerta dimostrando di aver impartito al figlio una corretta educazione tale da consentirgli di operare nel tessuto sociale in assenza di comportamenti pregiudizievoli verso terzi in conformità alle convenzioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore (cfr. Cass. 26257/2017) e di aver sviluppato nel figlio un'adeguata capacità critica e di discernimento.