Nel nostro ordinamento la libertà di disporre dei propri beni devolvendoli in eredità a terzi è sottoposta ad alcuni limiti, con lo scopo di garantire i diritti successori ai più stretti congiunti del defunto.
Il codice civile, infatti, disciplina la successione dei “legittimari”, cioè coloro a cui la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione: ai sensi dell’art. 536 c.c. essi sono il coniuge, i figli anche adottivi e gli ascendenti.
LA SUCCESSIONE DEI LEGITTIMARI
Nei casi di concorso tra legittimari la “quota di riserva (o di legittima)” varia a seconda del numero dei soggetti e del rapporto di parentela con il defunto e può essere così di seguito schematizzata:
Se il defunto lascia solo il coniuge |
1/2 |
Coniuge più figlio |
1/3 al coniuge e 1/3 al figlio |
Coniuge più 2 o più figli |
1/4 al coniuge e 2/4 ai figli |
Solo 1 figlio |
1/2 |
Solo 2 o più figli |
2/3 |
Solo ascendenti |
1/3 |
Coniuge più ascendenti |
1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti |
La parte del patrimonio ereditario che residua, detratte le quote di legittima, è quella di cui il soggetto può disporre con testamento e che verrà devoluta alla sua morte secondo la sua volontà.
Può accadere che, all’apertura della successione, in caso di disposizioni testamentarie che non rispettino le norme previste per la successione dei legittimari, la devoluzione del patrimonio ereditario lasci scontenti alcuni eredi che, per legge, avrebbero diritto alla loro quota.
LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA
In queste ipotesi è possibile, per chi è stato leso nei propri diritti successori, agire in giudizio per l’accertamento della lesione della quota di legittima.
Un problema che si pone, nel corso di tale giudizio, è quello di determinare il valore della quota di legittima dell’erede danneggiato.
Per far ciò occorrerà compiere un primo passaggio, che è quello di calcolare il valore dell’attivo ereditario, da cui dovranno essere detratti i debiti ereditari (il “relictum”) ed a cui andrà sommato il “donatum”, cioè dovrà essere contabilizzato il valore dei beni donati dal de cuius prima della morte.
CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA
L’operazione, tutt’altro che semplice, porterà all’accertamento della quota di riserva da attribuire all’erede, in base ad un procedimento che la Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire, con la sentenza n. 27352/2014, affermando che "per accertare la lesione della quota di riserva deve essere determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima; in tale contesto occorre quindi procedere alla formazione dell'asse ereditario ed alla determinazione del suo valore al momento dell'apertura della successione, poi alla detrazione dal "relictum" dei debiti, ed alla riunione fittizia, ovvero meramente contabile, tra attivo e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.), e con riferimento al valore nominale quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.); infine si determinano la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto dei debiti ed il valore del "donatum"".