Il codice civile, all’art. 1027, definisce la servitù come il peso imposto su un fondo, detto “servente” a vantaggio di un fondo limitrofo o vicino , detto “dominante”.
SI tratta, dunque, di un onere imposto dalla legge o concordato dalle parti, a carico del proprietario di un terreno o immobile per consentire al proprietario confinante di esercitare un proprio diritto e godere a pieno della sua proprietà.
Le servitù imposte dalla legge sono dette “coattive” in quanto non sono rimesse alla libera determinazione delle parti ma sono previste dall’ordinamento, in ragione della loro natura e della loro finalità.
SERVITU’ DI PASSAGGIO
Tra di esse rilevante è la servitù di passaggio coattivo, disciplinata all’art. 1051 c.c., che dispone che “ il proprietario, il cui fondo è circondato da fondo altrui e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo”.
La stessa norma stabilisce che il diritto al passaggio coattivo spetta anche nel caso di necessità di ampliamento del passaggio già esistente, per il transito di veicoli.
L’art. 1052 c.c., prevede che il diritto di passaggio possa essere disposto anche in caso di fondo non intercluso, quando l’accesso alla via pubblica sia inadatto ed insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato; in tal caso il passaggio può essere concesso dal giudice, su ricorso dell’interessato, se la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura, dell’industria o risponda alle esigenze di portatori di handicap in base alla legge vigente.
In entrambi i casi al proprietario del fondo servente è dovuta un’indennità, proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
LA CORTE DI CASSAZIONE SULL’ARGOMENTO
In un caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, la ricorrente, proprietaria di un terreno, deduceva che il proprio fondo fosse intercluso, posto che l’unico transito alla via pubblica poteva attuarsi attraverso il fondo di proprieta’ di suo figlio, fondo che tuttavia, per le sue dimensioni, non consentiva il transito con macchine agricole; chiedeva, pertanto, accertarsi la costituzione della servitu’ coattiva su di esso, previa determinazione della correlativa indennita’.
Nella stesura delle motivazioni della sentenza, n. 13655 del 5 luglio 2016, la Suprema Corte ha modo di rilevare alcune differenze tra le norme citate.
DIFFERENZA TRA PASSAGGIO NECESSARIO E COATTIVO
In particolare, la Corte osserva che in giurisprudenza si distingue tra passaggio “coatto” cioe’ passaggio che puo’ essere concesso dall’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 1052 c.c., e passaggio “necessario” di cui all’articolo 1051. Quest’ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa) mentre il passaggio coatto puo’ disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l’accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato (Cass. 27 giugno 1994, n. 6184). In particolare, il diritto potestativo alla costituzione della servitu’, per il fondo non intercluso, e’ accordato in presenza della inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria, oltre che dell’impossibilita’ di ampliamento di detto passaggio (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2515; Cass. 18 dicembre 1997, n. 12814).
La possibilita’ di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo che, benche’ circondato da altri, fruisca di accesso alla via pubblica in forza di servitu’ volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, esula dalla previsione dell’articolo 1051 c.c., restando regolata dal successivo articolo 1052 c.c.. In questo caso il diritto alla costituzione della servitu’ e’ condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente (Cass. 20 febbraio 2012, n. 3125; Cass. 8 giugno 1984, n. 3451).
Compete poi al giudice di merito verificare l’esistenza dell’interclusione e accertare il luogo di esercizio di una servitu’ di passaggio coattivo, alla stregua dei criteri enunciati.