La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell’ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza da parte della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, integra un’ipotesi di genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne.
CORTE DI CASSAZIONE SENT. 19599/2016
E’ quanto afferma la Corte di Cassazione in una recente e rivoluzionaria sentenza, la n. 19599 del 30/09/2016, con la quale è stato altresì ritenuto valido il riconoscimento e la trascrizione nei registro dello stato civile in Italia dell’atto straniero dal quale risultava la nascita del figlio; ciò in quanto, secondo la Suprema Corte, detto atto si palesava non contrastaste con l’ordine pubblico, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore.
INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLA FILIAZIONE
Con questa decisione la Cassazione interpreta estensivamente l’istituto giuridico della filiazione, ampliandone la portata ed includendo nella fattispecie un caso molto particolare di concepimento, avvenuto tra due donne con donazione, da parte di una all’altra, dell’ovulo fecondato con seme di un terzo, assimilandolo alla fecondazione eterologa.
IL CASO
Il caso ha riguardato due donne, una italiana ed una spagnola, che avevano fatto ricorso a questa pratica in Spagna; il figlio così nato era cittadino spagnolo e portava il cognome delle due madri, le quali avevano chiesto congiuntamente la trascrizione dell’atto di nascita in Italia.
L’ufficiale dell’anagrafe italiana aveva negato la trascrizione, ritenendola contraria all’ordine pubblico; avverso tale diniego la madre italiana, donatrice dell’ovocita, e la madre spagnola – che nel frattempo si erano separate in Spagna, ottenendo l’affidamento congiunto del minore – avevano fatto ricorso in Tribunale.
Il giudice aveva rigettato il ricorso e confermato la legittimità del rifiuto alla trascrizione, in base al principio secondo cui in Italia è madre solo colei che ha partorito il bambino.
La Corte di appello territoriale, adita dalle due donne, aveva accolto il loro reclamo, ordinando all’ufficiale di stato civile competente di trascrivere l’atto di nascita.
Il decreto della Corte di appello veniva impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione dal Procuratore generale presso la stessa autorità giudiziaria – organo che per legge interviene nei procedimenti in materia di famiglia e stato personale – e dal Ministero dell’Interno, sulla base della dedotta contrarietà del provvedimento all’ordine pubblico italiano ed alle norme internazionali in materia.
EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI ORDINE PUBBLICO
La Suprema Corte, nel ritenere infondato il ricorso, parte dall’analisi del concetto di “ordine pubblico”, sottolineando come, nel corso degli anni, si sia passati da un sistema di valori etici riconosciuti all’interno del nostro Stato ad un sistema più ampio, in cui vengono considerati anche principi validi a livello comunitario ed internazionale.
Secondo la Corte, pertanto, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va fatta non alla stregua della conformità con le norme italiane ma con riguardo ai principi contenuti nella Carta costituzionale e nelle Convenzioni internazionali, che tutelano i diritti umani.
Nello specifico, il provvedimento impugnato della Corte di appello – che ordinava la trascrizione in Italia dell’atto di nascita straniero – doveva ritenersi valido in quanto conforme al superiore principio dell’interesse del minore al riconoscimento del proprio status di “figlio” ed al diritto di ogni individuo alla propria identità personale collegata alla nazionalità.
Si tratta di una pronuncia complessa ed articolata, di cui abbiamo riportato solo le principali argomentazioni, che molto farà discutere, viste anche le connesse implicazioni politiche ed etiche e la novità del tema trattato.