La clausola vista e piaciuta nei contratti di compravendita

 L’art. 1490 del codice civile dispone che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata  o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; la norma prevede, inoltre, che il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

CLASUOLA LIMITATIVA DI RESPONSABILITA’

Le parti, nella conclusione del contratto di compravendita, possono convenire espressamente una limitazione alla garanzia per i vizi, inserendo una clausola, comunemente detta “ vista e piaciuta”, con la quale l’acquirente dichiara di aver preso visione del bene nello stato in cui si trova e di accettarlo così com’è.

Si tratta di una clausola vessatoria che, come tale, va approvata per iscritto con doppia sottoscrizione, in base a quanto previsto dall’art. 1341 del codice civile.
In alcuni casi questa clausola è stata interpretata nel senso di escludere, per l’acquirente, ogni possibilità di tutela anche nel caso di vizi occulti, cioè non facilmente ed immediatamente riconoscibili al momento dell’acquisto ma riscontrati in una fase successiva.

I BENI MOBILI USATI  

Questo è l’orientamento seguito da alcuni Tribunali, da ultimo in un caso di compravendita di autovettura usata presso una concessionaria; a seguito della sottoscrizione del contratto, inclusa la clausola “vista e piaciuta”, l’acquirente, nel corso dell’utilizzo dell’auto, aveva rilevato dei problemi al motore – non emersi al momento della stipula e della consegna del bene - accertati poi dall’officina incaricata di revisionare l’auto.

L’acquirente, pertanto, aveva citato in giudizio la concessionaria per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati con l’ammontare delle spese sostenute per la riparazione dell’auto e per il fermo tecnico.

Il tribunale, adito in sede d’appello, riteneva che l’accettazione della suddetta clausola da parte dell’acquirente comportasse un’esclusione totale della garanzia per l’evizione di cui all’art. 1490 c.c. e che quindi nulla potesse addebitarsi alla concessionaria.

L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione adita dall’acquirente, con la sentenza n. 21204 del 19 ottobre 2016 ha ribaltato la decisione del Tribunale, dettando alcuni importanti principi in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta.

In primo luogo la Suprema Corte ha affermato che la garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare, il vizio occulto preesistente alla conclusione dei contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso.

Richiamando un precedente giurisprudenziale della Cassazione, essa afferma che “ la garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola "vista e piaciuta" - la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta -, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede”.

ESCLUSIONE DELLA LIMITAZIONE PER I VIZI OCCULTI

Ciò significa che detta clausola non puo` riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l'uso del bene compravenduto; ne´ potrebbe essere diversamente, giacche` la espressione "vista" inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili ictu oculi dall'acquirente ad primo esame.

II venditore di vetture usate, pertanto, e` tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta "nello stato come vista e piaciuta", a prescindere anche dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore ma a vizi di costruzione del bene venduto, anche alla luce dei principi contrattuali dell'equita` e del corretto sinallagma dei contratto, nonche´ della buona fede contrattuale, che induce a tener conto di un corretto equilibrio degli interessi contrapposti. 

pubblicato il 05/11/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
La clausola vista e piaciuta nei contratti di compravenditaValutazione: 4,67/5
(basata su 3 voti)