È stato pubblicato sulla GU n.22 del 27-1-2017 il decreto legislativo n. 5 del 19 gennaio 2017, recante Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE
Della legge Cirinnà, che ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinato le convivenze di fatto, ci siamo occupati in altro articolo, mettendo anche in evidenza la necessità, per la legge stessa, di successivi provvedimenti di adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile alla luce della legge in esame.
Il decreto legislativo n. 5/2017, a tal proposito, apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in particolare introducendo il Titolo VIII-bis relativo alla richiesta ed alla costituzione dell’unione civile.
Era necessario, per il nostro legislatore, adeguare l’ordinamento dello stato civile ai nuovi istituti giuridici introdotti dalla legge Cirinnà, consentendo alle anagrafi ed agli uffici comunali interessati dalla riforma di poter operare efficacemente ed in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
RICHIESTA DI COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE
Più in dettaglio, il d.lgs. 5/2017 prevede che la richiesta di costituzione dell'unione civile deve essere presentata all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti, dichiarando, oltre ai propri dati anagrafici, di non avere cause impeditive alla costituzione dell'unione, tra quelle previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
L'ufficiale dello stato civile deve verificare, entro trenta giorni, l'esattezza della dichiarazione e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile; ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
La richiesta di costituzione dell'unione civile puo' essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico.
Il decreto legislativo prevede anche la possibilità di costituzione dell'unione civile per delega, nel caso in cui vi e' necessita' o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui e' stata presentata la richiesta; in questa ipotesi l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche, su istanza delle parti delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.
MODALITA’ DI COSTITUZIONE
Veniamo al momento in cui si costituisce l'unione civile: le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; è possibile anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.
Riguardo al regime patrimoniale le parti possono dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali, in mancanza si applicherà il regime della comunione legale.
L'ufficiale dello stato civile, a questo punto, iscrive l'atto di costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili. Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, e' sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
IMPEDIMENTI E CASI PARTICOLARI
Se una delle parti dell'unione civile, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' impossibilitato a recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo puo' procedere alla costituzione senza le verifiche normalmente necessarie, purche' le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
OPPOSIZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
Alcuni articoli del decreto, infine, riguardano i casi in cui l’ufficiale dello stato civile venga a conoscenza dell’esistenza di cause ostative all’unione; in queste ipotesi egli, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinche' questi possa proporre opposizione alla costituzione dell'unione civile.
L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al Presidente del tribunale del luogo dove e' stata richiesta la costituzione dell'unione civile; seguirà una procedura semplificata nel corso della quale il Tribunale, sentite le parti, deciderà con decreto motivato avente efficacia immediata.
CERTIFICATO DELL’UNIONE CIVILE
Per concludere, un cenno all’atto di costituzione dell'unione civile, che dovrà contenere tutti gli estremi relativi alle parti, al luogo in cui è avvenuta la costituzione e del regime prescelto; l’atto, registrato all’anagrafe, potrà essere quindi estratto richiedendo al comune il certificato dell'unione civile.
Nei documenti e atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente”.