In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
CASSAZIONE SENT. N. 23699/2016
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23699 del 22 novembre 2016, occupandosi del caso di un soggetto al quale, in primo grado, era stato notificato un decreto ingiuntivo da parte della società di somministrazione idrica, sulla base di fatture che riportavano consumi contestati dal ricorrente.
In particolare, il soggetto “somministrato” aveva eccepito che i consumi rilevati dal contatore – sostituito unilateralmente dalla società somministrante per presunti malfunzionamenti – fossero eccessivi e non corrispondessero a quelli reali.
ONERE DELLA PROVA
Il caso sottoposto all’esame dei giudici di legittimità offre alla Suprema Corte l’occasione di affermare alcuni importanti principi in materia di onere della prova nel contratto di somministrazione.
In particolare, esaminando la questione in analogia con i precedenti relativi al contratto di utenza telefonica, la Corte precisa che i contratti di somministrazione di energia, acqua, gas e utenze telefoniche sono qualificabili come contratti di adesione di natura privata, integrati da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per al contabilizzazione del traffico) e regolamentari ( che prevedono le regole della contabilizzazione a contatore centrale).
A CARICO DEL SOMMINISTRANTE
Per quanto riguarda l’onere della prova, i giudici di legittimità affermano che grava sull’ente somministrante – in caso di contestazione della fattura da parte dell’utente - la prova sia della corrispondenza tra il dato rilevato e quello indicato in fattura, sia del corretto funzionamento del contatore; qualora tale ultima prova non sia possibile, ad esempio perché il contatore sia stato successivamente sostituito, come nel caso di specie, tale carenza non potrà farsi ricadere sull’utente.
A CARICO DELL’UTENTE
Questi, infatti, potrà dimostrare in giudizio con qualsiasi prova – anche solo presuntiva o orale mediante testi – di aver avuto un consumo inferiore a quello documentato nella fattura ed attestato dal contatore, dovendosi attribuire alla rilevazione dei consumi tramite contatore il valore di mera presunzione semplice di veridicità.
In concreto, se si ritiene che la bolletta (telefonica, elettrica o relativa ad altri consumi) sia eccessiva e sproporzionata rispetto al reale consumo, e si possa dimostrare tale circostanza con qualunque mezzo - ad esempio tramite testimoni che confermino che nel periodo indicato l’immobile non era utilizzato, o altro circostanze utili a smentire i dati rilevati dal contatore – spetterà al gestore del servizio dimostrare da un lato il corretto funzionamento del contatore, dall’altro la corrispondenza tra il dato rilevato dal contatore e quello indicato in fattura.