Sottrazione fraudolenta di beni al fisco

In base all’art. 2740 del codice civile ciascuno risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri; ciò vale sia per le obbligazioni contratte tra privati che per i debiti nei confronti dello Stato, dunque anche per le imposte, tasse e tributi dovuti all’erario.

Partendo dalla norma appena richiamata la Corte di Cassazione III sezione penale, con la sentenza n. 13233/2016, pronunciata a conclusione di un contenzioso tributario, ha affermato un importante principio in materia di reato di sottrazione fraudolenta di beni al fisco, di cui all'art. 11 Decreto Legislativo n. 74/2000.

ART. 11 D.LGS 74/2000

La norma dispone che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

La stessa disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila; se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

IL CASO

Nell’esaminare il caso di un contribuente che si era visto sottoporre a sequestro preventivo gli immobili di proprietà, dopo che il fisco aveva accertato l’alienazione di alcuni di essi ad una società estera mentre era in corso la procedura di pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione, con la sentenza richiamata, precisa che il reato di sottrazione fraudolenta è reato di pericolo: ciò significa che non è necessario che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo né che vi sia una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva.

VOLONTA’ DI FRODARE IL FISCO

La condotta punibile, volta a sottrarre fraudolentemente i propri beni all’esecuzione da parte dell’erario, deve essere finalizzata al depauperamento del patrimonio, dunque non basta un semplice atto di alienazione, se ciò non compromette la garanzia dello Stato di recuperare quanto dovuto dal contribuente; secondo la Cassazione, infatti, la condotta configura il reato di specie unicamente laddove si sia in presenza di vendita simulata o di altri atti fraudolenti idonei a porre in pericolo la pretesa tributaria.

pubblicato il 19/05/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)