In cosa consiste il reato di furto?
Il furto è un reato previsto dall'art. 624 c.p. il quale sancisce che “chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.”
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze specifiche previste per legge.
Quali sono gli elementi essenziali per concretizzare il reato?
Per concretizzarsi il reato necessitano tre elementi essenziali:
- la sottrazione fisica della cosa dal legittimo proprietario, possessore o detentore;
- la cosa rubata deve necessariamente essere altrui, ovvero non di proprietà dell'autore del furto;
- il profitto personale o per altri tratto dalla cosa rubata e il consequenziale danno per la vittima del reato, il concetto è ampio e ricomprende qualsiasi soddisfazione o intento che il ladro si era prefissato nel commettere l’atto.
Il furto può essere aggravato in forza di diverse circostanze, come l'uso di chiavi false, l'effrazione (uso di violenza), l'uso di armi, furto all'interno di un mezzo pubblico ovvero se commesso con destrezza e molte altre specifiche situazioni. La pena prevista varia in relazione alla gravità del caso e alle circostanze specifiche aggravanti o attenuanti.
Qual è il momento in cui si consuma il reato?
Contemporaneamente all’atto di impossessamento, inteso come la genesi di un vero e proprio nuovo possesso da parte dell'autore del reato, che non sempre coincide con quello della sottrazione, qualificato come il momento materiale vero e proprio in cui si concretizza la condotta illecita, si perfeziona (ovvero si consuma) il reato di furto.
È sempre importante precisare quale sia il momento in cui il reato si consuma in quanto tale istante può essere considerato come linea di demarcazione tra il furto tentato, punito più lievemente, e quello consumato. Si pensi infatti al caso in cui il furto avvenga in un supermercato, si sia concretizzato l'atto di nascondere la merce sotto alla giacca ma il presunto ladro non sia ancora uscito dal negozio o non abbia passato il controllo elettronico antitaccheggio. In tale ipotesi sussiste la sottrazione ma astrattamente non l'impossessamento e per tale motivo si potrà esser puniti per furto tentato in luogo di quello consumato.
Le particolarità del furto nella cabina al mare
Il furto realizzatosi nella cabina al mare concretizza una diversa fattispecie prevista dall'art. 624 bis c.p. che si riferisce ad un tipo di sottrazione commessa “in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa” punita più gravemente rispetto all'articolo precedente che, come rilevato, disciplina il furto semplice. Il reato in esame si considera dunque come complesso in quanto attinge sia al reato di furto ex art. 624 c.p. che a quello di violazione di domicilio ex art. 614 c.p.
Questo perché, secondo una recente pronuncia della Cassazione,la cabina deve considerarsi alla stregua della privata dimora o abitazione, ma solo nel caso in cui l’accesso sia precluso al pubblico e ci siamo degli arredi anche se ridotti all'essenziale (come tavolino, sedie ecc).
Sono tutti elementi sintomatici di un luogo nel quale si svolgono manifestazioni della vita privata in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne tali da escludere l'applicazione del furto semplice sanzionato con minor rigore.
Il furto nella cabina al mare è punito con con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500 che può essere aumentata, per quanto riguarda la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato dalla commissione del reato in specifiche circostanze predeterminate per legge.