La normativa applicabile in caso di sinistro con pedone
Per quanto concerne la normativa applicabile in caso di sinistro stradale intervengono numerose norme a carattere generale e speciale.
L'art. 2043 c.c. da un lato sancisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcirlo mentre l'art. 2054 c.c., dall'altro, stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
Ciò significa che nella maggior parte dei casi il conducente sarà ritenuto responsabile per il danno causato dalla circolazione del suo veicolo a meno che questo non riesca a dimostrare di aver guidato senza colpa con la diligenza e prudenza richiesta nel singolo caso. È in sostanza una sorta di presunzione di responsabilità.
Si può attraversare la strada se non ci sono le strisce pedonali?
L'attraversamento sulle strisce pedonali non è sempre obbligatorio. Di questa problematica se ne occupa l'art. 190 del Codice della strada il quale sancisce che i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più' di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri. È sempre vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni.
In sostanza se occorre attraversare la strada in un punto in cui le strisce pedonali non ci sono e non sono nemmeno vicine è possibile farlo in sicurezza evitando situazioni di pericolo e in ogni caso in senso perpendicolare (e non obliquo).
Il pedone investito da un veicolo stradale ha sempre ragione?
No. Sul punto è infatti recentemente intervenuta un'ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 20140 del 13 luglio 2023 la quale ha escluso la responsabilità del conducente quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento. Situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Questo si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
Come si misura la colpa del pedone investito che attraversa la strada?
Il modo distratto e repentino di attraversamento della carreggiata, base di partenza per eventuale responsabilità del pedone, può essere dedotto dal giudice sulla base di più elementi tipo la posizione dell’auto, la sua velocità, dal rapporto della polizia stradale o dalle testimonianze.
Il criterio di partenza che occorre porre a fondamento della valutazione della colpa parte dalla presunzione di responsabilità al 100% dell'automobilista ai sensi del citato art. 2054 c.c. I giudici, poi, di volta in volta, dovranno accertare in concreto la responsabilità del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di “colpa presunta” a carico del conducente via via che emergono circostanze e comportamenti rilevanti che hanno avuto un’incidenza causale importante nell’impatto, come ad esempio l'attraversamento sbadato mentre si è al telefono ovvero attraversare repentinamente la strada senza guardare. Nel caso, invece, in cui il comportamento del pedone sia stato addirittura anomalo è possibile provare oltre al concorso di colpa, addirittura la responsabilità esclusiva dell’investito.