E’ stato definito il “Jobs act” degli autonomi il disegno di legge approvato definitivamente al Senato il 10 maggio 2017, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
“JOBS ACT” DEGLI AUTONOMI
Il testo di legge è costituito da 26 articoli, suddivisi in 2 capi: nel primo capo sono contenute le norme finalizzate a rafforzare le tutele giuridiche per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale, mentre nel secondo capo sono previste regole per il cosiddetto “lavoro agile” all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Vediamo in sintesi cosa prevede il disegno di legge nel Capo I, rinviando ad altro approfondimento l’esame del Capo II.
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE
Per quanto riguarda le tutele giuridiche dei lavoratori autonomi è previsto che si considerano abusive ed inefficaci le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni, così come il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
ATTI PUBBLICI
La legge, con particolare riguardo ai professionisti, dispone inoltre che entro 12 mesi il Governo dovrà individuare le categorie di atti pubblici che potranno essere compiuti dai professionisti, a condizione che siano rispettati i principi di terzietà, tutela dei dati personali e non sussistano situazioni di conflitto di interessi.
TUTELE PREVIDENZIALI AGGIUNTIVE
Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi, con l’obiettivo di fare in modo che gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, pongano in essere, oltre alle misure previdenziali e sanitarie già esistenti, anche altre prestazioni sociali, volte a sostenere gli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
A decorrere dal 1° luglio 2017, la DIS-COLL (prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015) diventa strutturale ed è riconosciuta oltre che a detti soggetti, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi in tale periodo.
CONGEDO PARENTALE
Sempre a decorrere dalla stessa data viene riconosciuto il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entri i primi tre anni di vita del bambino, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata. I trattamenti economici eventualmente fruiti in altra gestione o cassa previdenziale non possono complessivamente superare il limite di sei mesi.
SPESE DI FORMAZIONE
La legge prevede l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.
Sono inoltre integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
SPORTELLO PER GLI AUTONOMI
E’ previsto l’obbligo, per i centri per l’impiego, di dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e le associazioni professionali, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
SICUREZZA DEI COLLABORATORI
Circa i collaboratori di studi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori degli studi professionali.
GARE D'APPALTO
Le amministrazioni pubbliche devono promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
A tal fine è riconosciuta ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste (ex art. 3, commi 4-ter e ss., del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33); o di costituire consorzi stabili professionali; o di costituire associazioni temporanee professionali (ex art. 48 Codice degli appalti - D.lgs. n. 50/2016).
GRAVIDANZA, MALATTIA E INFORTUNIO
Si prevede che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non determinino l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
Si prevede, altresì, in caso di maternità e previo consenso del committente, la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse.