Il disegno di legge ZAN

due ragazzi che leggono dei documenti davanti a un giudice

Si discute molto in questi giorni del disegno di legge cosiddetto “ZAN”, dal nome di uno dei parlamentari firmatari della proposta di legge, approvata dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 ed al momento in discussione al Senato.

Dibattito politico e sociale

La proposta di legge ha suscitato polemiche e interventi da diverse parti, anche della Segreteria di Stato Vaticana con una “nota a verbale”, riguardo alla materia oggetto di disciplina; come spesso accade quando il legislatore si occupa di argomenti che hanno a che fare con lo status giuridico delle persone (come in passato è stato per la legge sul divorzio, sull’aborto, sulla fecondazione assistita, da ultimo sulle cosiddette DAT, disposizioni anticipate di trattamento sanitario) si sollevano questioni etiche che vedono contrapposte parti politiche e sociali, in un normale dibattito che tiene conto della libertà di espressione di pensiero e di parola.
Vediamo, dunque, cosa prevede il disegno di legge, intitolato “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

Definizioni

L’art. 1 contiene le definizioni oggetto di disciplina, disponendo che per “sesso” si intende il sesso biologico o anagrafico; per “genere” si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per “orientamento sessuale” si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per “identità di genere” si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Sanzioni penali

Gli artt. 2 e 3 prevedono l’estensione degli artt. 604-bis e 604-ter del codice penale anche alle discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
In particolare, l’art. 604 bis c.p. punisce la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica, razziale e religiosa, mentre l’art. 604 ter c.p. prevede l’aggravante della pena per chi commette reati, non puniti con l’ergastolo, ai predetti fini o per sostenere e incitare associazioni o organizzazioni a scopo discriminatorio.
Ebbene, la proposta di legge Zan prevede l’estensione di tali norme, dunque la previsione di fattispecie di reato, anche per gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
L’art. 4 fa salvo il pluralismo, garantendo la libertà di espressione del pensiero e delle opinioni; l’art. 5 introduce alcune modifiche al d.l. 122/93, convertito nella l. 205/93, relativamente all’applicazione della pena per i suddetti reati.

Altre norme

Il DDL, inoltre, prevede l’istituzione della Giornata mondiale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, fissandola al 17 maggio; prevede, inoltre, che vengano adottati piani triennali per l’adozione di misure di prevenzione ed educazione contro le suddette discriminazioni, di concerto con le amministrazioni locali e le associazioni rappresentative degli interessi tutelati.
Si prevede, infine, che l’ISTAT effettui le rilevazioni statistiche relative agli atti discriminatori oggetto della proposta di legge.
Queste, in sintesi, le norme contenute nel disegno di legge, in discussione al Senato e che, fino all’approvazione definitiva, potrebbe subire modifiche, di cui daremo notizia nei prossimi approfondimenti.

pubblicato il 01/07/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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