L’istituto giuridico dell’affido di minori è stato introdotto con la legge 4 maggio 1983, n. 184, successivamente modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che disciplina il “diritto del minore ad una famiglia”.
Com’è noto l’affido costituisce una misura temporanea di aiuto e protezione per i minori in difficoltà, funzionale al mantenimento della relazione con la famiglia d’origine, nella quale– come recita l’art. 1- il minore ha diritto di essere educato e di crescere.
MOTIVAZIONI
Laddove vi siamo condizioni di indigenza e disagio dei genitori e degli altri esercenti la potestà genitoriale, che rendono necessario per il minore individuare figure di riferimento quali “tutori”, su segnalazione dei casi da parte dei servizi sociali, il giudice tutelare può nominare gli affidatari del minore, preferibilmente scelti tra famiglie con figli minori o, altrimenti, anche tra persone singole che si siano rese disponibili ed abbiano i requisiti per svolgere questa delicata funzione; essi dovranno assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
MISURE DI ASSISTENZA DIVERSE
Qualora non sia possibile l’affidamento in famiglia verranno considerate, subordinatamente, altre soluzioni, come l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza; per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO
L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni.
Il provvedimento di affidamento familiare deve essere motivato e deve indicare i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.
Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni.
DURATA
La durata dell’affidamento è fissata nel termine massimo di 24 mesi, prorogabili dal giudice nell’interesse dei minori; venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine il giudice o il tribunale dei minori dispongono la cessazione dell’affidamento.