E’ capitato a molti pensionati di ricevere una comunicazione dell’INPS nella quale si informa il titolare della pensione di dover restituire all’Istituto somme indebitamente percepite, in quanto superiori a quelle dovute per legge, in base al principio della ripetizione dell’indebito sancito all’art. 2033 del codice civile.
RIPETIZIONE DELL’INDEBITO
Secondo tale norma chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre agli interessi dal giorno del pagamento, se chi l’ha ricevuto era in mala fede, o dal giorno della domanda se il percettore era in buona fede.
Il principio, dettato per i rapporti tra privati, è applicabile anche nei confronti dell’INPS, qualora abbia erogato somme a titolo di pensione non dovute o dovute in misura inferiore; vi sono tuttavia, una serie di limitazioni ed eccezioni operanti in favore dei pensionati, in considerazione della natura delle prestazioni e della situazione di difficoltà economica che l’obbligo di restituzione comporta per il pensionato.
Non sempre, infatti, le somme di cui l’INPS chiede la restituzione devono essere effettivamente rimborsate, poiché in alcuni casi opera una sanatoria, come dispone l’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 e chiarito dall’INPS nella circolare n. 31 del 2006; la legge 412/91, in particolare, è applicabile ai pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1°gennaio 2001.
Vediamo quali sono queste ipotesi, partendo dal caso in cui l’INPS sia incorso nella mancata o erronea valutazione di fatti diversi dalle situazioni reddituali.
ERRORI CONTESTUALI ALLA LIQUIDAZIONE
Sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo, del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato, che risulti viziato da errore imputabile all’Istituto.
L’omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall’Istituto, esclude l’imputabilità dell’errore all’Istituto medesimo; pertanto, qualora l’errore compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione sia da imputare al comportamento doloso dell’interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte dello stesso interessato, di fatti che incidano sul diritto o sulla misura della pensione goduta, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore sono integralmente recuperabili.
Poiché, invece, non sono recuperabili, le somme indebitamente erogate successivamente alla comunicazione, da parte dell’interessato, del fatto incidente sul diritto o sulla misura della pensione, a seguito di tale comunicazione, le sedi competenti provvederanno immediatamente a rettificare il provvedimento errato.
ERRORI SUCCESSIVI ALLA LIQUIDAZIONE
Il comma 1 dell’articolo 13 consente, inoltre, il recupero dei pagamenti indebiti determinati dall’omessa o incompleta segnalazione, da parte dell’interessato, di fatti intervenuti dopo il provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, che incidono sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
Gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall’Istituto (es. scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell’assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità etc.) sono suscettibili di sanatoria.
Qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall’interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell’interessato devono essere recuperate in ogni caso; mentre non sono più recuperabili le somme indebite erogate successivamente alla predetta comunicazione.
ERRORI RELATIVI AI DATTI REDDITUALI
Altra ipotesi incorre nel caso in cui l’INPS sia incorso nella mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione.
Il comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 412 prevede che l’Istituto proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate: tale termine è di 1 anno dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, da cui consegua l’accertamento dell’INPS.
Ove la notifica dell’indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale le somme erogate indebitamente non sono ripetibili, ferma restando la rideterminazione del trattamento pensionistico in virtù della nuova situazione reddituale.
In ogni caso il diritto dell’INPS alla restituzione delle somme indebitamente erogate si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito; qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
MODALITA’ DI RECUPERO
Gli indebiti pensionistici successivi al 1° gennaio 2001 ripetibili da parte dell’Istituto devono essere recuperati attraverso una delle seguenti modalità: compensazione con crediti, relativi a quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali, vantati nei confronti dell’Istituto; recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche; in caso sia impossibile procedere nelle modalità anzidette – perché il soggetto non percepisce più la pensione – il recupero avverrà mediante rimesse in denaro.