L’Arbitro per le Controversie Finanziarie

In ambito bancario è possibile che si verifichino contrasti con il proprio intermediario (banca,  società d’intermediazione mobiliare, società di gestione di fondi comuni, ecc.) circa i propri investimenti.

Le soluzioni finora possibili consistevano nel chiarimento con l’intermediario, nella ricerca di un accordo, anche attraverso l’aiuto dei sistemi di conciliazione che operano nel nostro ordinamento, infine nel ricorso al giudice; tuttavia, la ricerca di un chiarimento o di un accordo, che rimane la soluzione preferibile, non sempre raggiunge il risultato voluto, mentre la via giudiziaria è spesso complessa, lunga e costosa.

OPERATIVO DAL 9.1.2017

Dal 9 gennaio 2017, con delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, è operativo l'Arbitro per le controversie finanziarie (in sigla ACF) previsto dal decreto legislativo n. 130 del 2015 in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE.

Il nuovo organismo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob, che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l'operatività attraverso un proprio Ufficio (Ufficio di segreteria tecnica dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie).

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Chi prende le decisioni è il Collegio, composto da 4 membri più il Presidente; il Presidente e due membri sono individuati e nominati dalla Consob, gli altri due membri, seppur nominati dalla Consob, sono designati uno dalle associazioni dei consumatori e l’altro dalle associazioni degli intermediari.

Tutti i componenti devono possedere stringenti requisiti di professionalità e di onorabilità e comportarsi con imparzialità.

L’Ufficio di segreteria tecnica dell’ACF funge da cancelleria: cura la formazione dei fascicoli delle singole controversie, la loro sottoposizione al Collegio e l’esecuzione delle decisioni.

PROCEDURA E COMPETENZE

L'attività dell'ACF si caratterizza per la gratuità dei ricorsi presentati – anche on line - dai risparmiatori,  nonché per la rapidità delle decisioni, da adottarsi entro sei mesi dal ricorso e che, in caso di accoglimento della domanda del risparmiatore, stabiliranno i risarcimenti da pagare da parte degli intermediari.

Non tutte le controversie finanziarie possono essere valutate dall’ACF.

In primo luogo, possono essere sottoposte all’ACF solo controversie tra un investitore “retail” e un “intermediario”, come individuati dal Regolamento sull’ACF.

INVESTITORI RETAIL E PROFESSIONALI

Vediamo nel dettaglio cosa significa: sono investitori “retail” i risparmiatori - anche imprese, società o altri enti - che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze in materia finanziaria, invece possedute dagli investitori “professionali”.

Un cliente “professionale” è, viceversa, un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume; i clienti professionali possono essere tali di diritto come, ad esempio banche, compagnie di assicurazioni, governi nazionali ed imprese di grandi dimensioni, oppure su esplicita richiesta, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati dall’allegato 3 del regolamento n. 16190/2007 in materia di intermediari.

AMBITO DI OPERATIVITA’

La competenza dell’ACF è comunque limitata alla sola distribuzione dei prodotti finanziari-assicurativi (ad esempio informazioni insufficienti sulla polizza in fase di collocamento, prodotto non adeguato al profilo di rischio del cliente, durata del prodotto incompatibile con le aspettative di vita del sottoscrittore ecc.).

Tutte le altre questioni inerenti, ad esempio, al calcolo dei rendimenti, alla mancata rendicontazione, alla liquidazione delle polizze, non rientrano nell’ambito di competenza dell’ACF.

La materia oggetto di esame e decisione da parte dell’ACF è quella relativa alle violazioni, da parte degli intermediari, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.

C'è da augurarsi, pertanto, che il nuovo organismo possa agevolare e rendere più spedita la risoluzione delle controversie tra intermediari finanziari e risparmiatori che, spesso, per gli elevati costi e le lungaggini processuali della giustizia ordinaria, rinunciano a far valere i propri diritti.

pubblicato il 22/07/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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