Pignoramento degli immobili conferiti in un trust

La Corte di Cassazione, con la sentenza 27 gennaio 2017 n. 2043, ha affermato un importante principio in materia di pignoramento di beni conferiti in trust, rilevando che “va disposta la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest’ultimo, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, per quanto limitata ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto”.

IL TRUST

Per capire meglio quanto chiarito dalla Suprema Corte esponiamo in sintesi gli elementi essenziali dell’istituto giuridico del “trust”, di diritto anglosassone, non disciplinato da una legge specifica italiana ma riconosciuto dal nostro ordinamento che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985.

Lo scopo del trust è quello di separare dal patrimonio di un soggetto alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno determinata finalità, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona, cd. “trustee”, o ad una società professionale cd. “trust company”.

TRUSTEE  

Il “trustee”, quindi, è il soggetto che amministra, gestisce e rappresenta il patrimonio ma, allo stesso tempo – in base ad un concetto tipico del diritto anglosassone – ne è il proprietario formale, mentre il proprietario sostanziale o effettivo è il “disponente” (o settlor), cioè colui che decide di istituire il trust, conferendo determinati suoi beni mobili e/o immobili nel trust.

Con l’istituzione del trust, da stipulare per iscritto dinanzi al notaio o mediante testamento, il disponente ottiene la separazione dalla parte di patrimonio che conferisce in trust da quella che resta nella sua sfera patrimoniale.

FINALITA’

Il Trust è un istituto diverso dal rapporto fiduciario, dove la Società fiduciaria è semplice intestataria, in forma anonima, dei beni interessati, che restano però di proprietà del cliente; nel trust, invece, i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del disponente e del trustee.

Una delle finalità maggiormente ritenute meritevoli di tutela da parte del nostro ordinamento è quella di tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili (si veda a quest’ultimo proposito l’articolo sulla legge “dopo di noi”).

PIGNORABILITA’ DEI BENI

L’istituzione di un trust in determinati casi può determinare un vantaggio di natura fiscale ma se tale finalità è l’unico o principale motivo che ha spinto il soggetto ad istituire un trust, esso può essere considerato illegittimo e pertanto revocato e diventare oggetto di pignoramento; analogamente può dirsi del trust istituito successivamente al sorgere di un debito nei confronti di terzi – ad esempio l’ipotesi di beni personali conferiti in trust successivamente alla stipula di un mutuo fondiario da parte del proprietario – allo scopo di sottrarli all’azione giudiziaria del terzo in caso d’inadempimento all’obbligazione di pagamento.

E’ il caso, questo, oggetto d’esame da parte della Corte di Cassazione nella sentenza richiamata in apertura, in cui, la banca che aveva concesso un mutuo ipotecario ad un soggetto aveva espropriato i beni da questi conferiti in trust.

NOTIFICA DELL’ATTO AL TRUSTEE

La procedura esecutiva, tuttavia, era stata dichiarata improcedibile dal giudice perché la notifica del precetto e del successivo atto di pignoramento da parte della banca era stata fatta al “trust” anzicchè al “trustee” e, per questo, ritenuta nulla.

La Corte, con il principio anzidetto, ha confermato il provvedimento del giudice dell’esecuzione, ritenendo che nel campo delle esecuzioni immobiliari i beni conferiti nel trust devono essere pignorati nei confronti del trustee, essendo giuridicamente impossibile una fattispecie di espropriazione nei confronti del trust, soggetto privo di personalità giuridica per il nostro ordinamento.

pubblicato il 25/07/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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