Nel devolvere la propria eredità ciascuno può decidere chi nominare erede testamentario, attribuendo una quota del patrimonio ereditario o l’intero; in ogni caso qualora l’attribuzione violi i diritti dei legittimari, escludendoli o attribuendo loro una quota minore della cosiddetta “legittima”, questi ultimi avranno diritto alla reintegrazione di quanto a loro spettante.
QUOTA DI LEGITTIMA
I soggetti che hanno diritto alla quota di legittima, anche detta “indisponibile”, sono il coniuge, i figli anche adottivi e gli ascendenti.
La legge regola i diversi casi di concorso tra legittimari, stabilendo, ad esempio, che in caso di concorso tra coniuge (cui spetta la metà dell’eredità’ nel caso sia unico erede) ed un figlio le rispettive quote sono di 1/3 ciascuno, mentre in caso di concorso tra coniuge e due o più figli l’eredità vada devoluta per 1/4 al coniuge e 2/4 ai figli.
LEGATO
Altra modalità di attribuzione di una parte del patrimonio ereditario è l’istituzione del “legato”: con questo termine si fa riferimento alla disposizione testamentaria con la quale si attribuiscono uno o più beni determinati (mobili, immobili, crediti) ad uno o più soggetti.
In caso di accettazione del legato da parte del beneficiario o legatario, egli non acquisterà la qualità di erede ed il suo diritto si esaurirà una volta ricevuto il bene oggetto del legato.
IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA
Un’attenzione particolare merita il legato in sostituzione di legittima, disciplinato dall’art. 551 del codice civile, relativo all’ipotesi in cui il legato venga attribuito dal testatore ad uno o più eredi legittimari, in luogo della porzione ereditaria ad essi spettante per legge; per questo motivo si parla di legato “in sostituzione di legittima”.
La norma appena richiamata dispone che se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
VALORE DEL LEGATO
La facoltà di rinunciare, come intuibile, dipenderà dal valore del legato; nel caso in cui esso sia inferiore alla quota spettante per legge, il soggetto cui viene destinato il legato avrà interesse a rinunciare al legato per far valere i suoi diritti nei confronti degli altri eredi.
In tal caso egli dovrà rinunciare espressamente al legato, in forma scritta se il bene è un immobile, mettendo a conoscenza gli altri eredi di tale rinuncia e della volontà di ottenere la quota di legittima; egli potrà inoltre esperire l’azione di riduzione per conseguire quanto gli spetta.
Se, invece, egli preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima e non acquista la qualità di erede, salvo che il testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile; se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA
Il legato in sostituzione di legittima si differenzia dal legato in conto di legittima, nel quale il bene viene considerato una sorta di anticipazione o imputazione della quota di legittima, con la conseguenza che, se il legato ha valore inferiore alla quota, l’erede può sempre chiedere la differenza residua, senza dover rinunciare al legato.
La legge dispone che, per attribuire un legato in sostituzione di legittima, occorre che il testatore si sia espresso chiaramente in tal senso, o comunque abbia manifestato chiaramente la volontà di attribuire il bene in sostituzione della quota di legittima; nel silenzio del testatore il legato si presume in conto di legittima.