Cos'è un legato?
La successione testamentaria ha luogo quando il defunto ha prestabilito, tramite testamento, quali e quanti saranno le persone chiamate a succedergli.
Una prima distinzione è dunque offerta dalla circostanza per cui, mentre nelle successioni legittime viene fatto esclusivo riferimento al legame familiare intercorrente tra i successibili in forza del principio di solidarietà familiare, nel legato testamentario si rileva invece - nei limiti della quota disponibile - la sola volontà del defunto, che prende forma sotto un apposito negozio giuridico denominato 'testamento'.
Le clausole tipiche che lo caratterizzano o, meglio, i due diversi modi previsti dall'art. 588 c.c. mediante i quali i chiamati possono succedere sono:
- l'istituzione di un erede avente carattere “universale” per l'intero patrimonio (ad esempio, nomino mio erede il collega di lavoro Francesco);
- il legato avente carattere “particolare” con cui il testatore dispone della sorte di uno o più beni specifici nei confronti e in favore di una determinata persona (ad esempio, lascio al mio amico Mario il quadro d'autore di Voltolino Fontani).
Sia le disposizioni a titolo universale che particolare possono essere sottoposte a condizioni o ad oneri.
Quali sono le differenze tra erede e legatario?
Il legato è un atto di liberalità da parte del defunto con l'esclusivo intento di far beneficare il destinatario della disposizione il quale può essere:
- una persona fisica legata o meno da parentela;
- un erede (in questo caso si parla di “prelegato”).
Il legato può avere ad oggetto:
- un diritto di proprietà su una cosa determinata;
- la titolarità di un diritto del defunto (chiamato anche legato “di specie”), che fornisce il diritto immediato al trasferimento della cosa;
- una quantità di cose determinate solo nel genere, che garantisce però la sola nascita di un mero diritto di credito.
Le differenze tra erede e legatario riguardano pertanto principalmente gli aspetti patrimoniali legati alla successione testamentaria. Il legatario, infatti, acquista il legato all'istante, nel momento in cui si apre la successione senza bisogno di alcuna accettazione.
Poi, a differenza dell'erede, che risponde di eventuali debiti col proprio patrimonio personale, il legatario non è mai responsabile dei debiti ereditari.
Il legato può avere ad oggetto somme di danaro?
Si, tuttavia, al fine di evitare problematiche inerenti la natura del legato con le conseguenti differenze applicabili al caso, occorre specificare se tale somma è presente presso un determinato istituto di credito ovvero si trovi banalmente in contanti presso l'abitazione o altro luogo.
In quest'ultimo caso, infatti, si rientra nell'alveo dell'articolo 653 c.c. disciplinante il legato "di genere" il quale evidenzia che, di fronte a una somma di denaro legata in modo generico, si originano effetti vincolanti per l'erede, anche nel caso in cui questa non sia presente nell'eredità.
Se le somme si trovano presso un conto corrente (banca o poste) risulta invece applicabile l’art. 654 c.c. disciplinante il legato "di specie".
Seppur apparentemente simili, in realtà, le fattispecie conducono ad una importante differenza, soprattutto a carico di chi deve eseguire il legato, ovvero l'onorato-erede.
Nell'ultimo caso, infatti, a seguito dell'estinzione del conto corrente, l’onerato risulterebbe libero dal soddisfare la volontà del testatore trasferendo solo la somma da questo individuata al legatario nei limiti però di quanto presente all'interno dello stesso, senza necessità da parte dell'erede di compensare eventuali danari mancanti, come invece sarebbe necessario per il legato di genere, ossia il primo caso.