Le norme in materia di responsabilità civile da circolazione stradale
L'art. 2043 c.c. stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Più nello specifico, per quanto concerne la responsabilità civile derivante da sinistro stradale, a sua volta, l'art 2054 c.c. sancisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito. Il proprietario del veicolo sarà pertanto sempre responsabile in solido col conducente, a meno che non dimostri che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Cos'è l'RCA?
L'RCA è un tipo di assicurazione che copre i danni materiali, personali e tutti gli altri costi e spese che dovranno essere sostenute in correlazione agli incidenti stradali causati a terzi.
Considerata l'ampia gamma e diversità di situazioni potenzialmente pericolose ecco che l'assicurazione risulta una componente fondamentale della gestione del rischio legato alla guida di un veicolo, la quale peraltro risulta obbligatoria per legge. Questa, infatti, garantisce che ogni automobilista possa affrontare le conseguenze finanziarie di un eventuale sinistro in relativa serenità, almeno dal punto di vista economico.
In cosa consiste la presunzione di corresponsabilità e la solidarietà?
Il secondo comma dell'articolo 2054 c.c. definisce il concetto di “presunzione di corresponsabilità tra i conducenti coinvolti”. In sostanza ciò significa che nel caso di incidente tra veicoli, si presume che entrambi i conducenti abbiano contribuito in modo paritario alla causazione del sinistro con le medesime colpe, salvo prova contraria, ossia dimostrando che uno dei due abbia:
- rispettato tutte le norme di circolazione;
- sempre mantenuto una condotta diligente e prudente;
- fatto il possibile per evitare il danno.
Tale concetto generale non trova tuttavia applicazione in caso di sinistro senza scontro tra veicoli.
Per quanto riguarda la solidarietà significa che nel caso in cui il conducente del veicolo sia diverso dal proprietario quest'ultimo e il conducente sono entrambi responsabili dei danni occorsi, a meno che non si riesca a dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta senza consenso o addirittura contro la volontà del proprietario (è il caso di un sinistro avvenuto con auto rubata).
Quando può essere risarcito il fermo tecnico?
Come anticipato, oltre ai danni materiali a cose e persone, coloro i quali vengono coinvolti in sinistri stradali si trovano poi sprovvisti del relativo veicolo con tutti i disagi che ne conseguono.
Spesso infatti capita di doversi trovare a noleggiare un autoveicolo fornito dalla carrozzeria, dall'officina o da altra azienda con ulteriori oneri da sostenere (il danno da fermo tecnico).
Sul punto una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la 27389/2022, ha sancito il principio secondo cui “il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo,ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell’utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso”.
In definitiva, al fine di poter usufruire del relativo rimborso spese e/o di eventuale danno emergente o lucro cessante derivante dall'impossibilità di poter fruire di un veicolo occorre necessariamente provare e dimostrare tale circostanza.