Cos'è il contratto di mandato?
Il mandato è disciplinato dagli art. 1703 ss. c.c. che lo definisce come quel contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra.
Affinché possa configurarsi un contratto di mandato (ma soprattutto al fine di distinguerlo da altre categorie similari) occorre necessariamente che la parte mandataria debba:
- curare un interesse altrui;
- compiere determinati atti giuridici per conto del mandante.
Un'altra condizione importante è data dalla circostanza per cui l'attività compiuta dal mandatario deve essere tale che avrebbe potuto essere svolta anche dal mandante. Questo perché, in caso contrario, saremmo di fronte ad altra tipologia contrattuale, come il contratto d'opera (es. prestazione svolta da un professionista, un ingegnere, un notaio o un avvocato).
Qual è la differenza tra mandato e procura?
La prima e fondamentale differenza è data dalla natura giuridica, ossia la procura è un negozio unilaterale che conferisce il potere di spendere il nome del rappresentante, mentre il mandato è un contratto (quindi stipulato necessariamente tra due o piu parti) che determina a carico di una parte il potere di stipulare generici o specifici atti per conto di un'altra. A seconda dei casi, poi, mentre gli effetti della procura ricadono direttamente e sempre sul rappresentante, per il mandato possono anche non ricadere sul mandatario, salvo successivamente il dovere di quest'ultimo di ritrasferirlo.
Dal punto di vista della materiale attività, inoltre, mentre il mandatario risulta sempre obbligato a eseguire quanto previsto dallo stesso contratto, il procuratore invece ha la mera facoltà di farlo.
Malgrado tutte queste differenze ciò non toglie che, nella prassi quotidiana, la procura sia nella maggior parte delle volte supportata da un contratto di mandato.
Cosa cambia tra mandato con rappresentanza e senza rappresentanza?
Collegato alla preliminare distinzione tra procura e mandato è l'argomento della differenza sussistente tra mandato senza rappresentanza e con rappresentanza.
Se stipulato con rappresentanza (al mandatario verrà sempre conferita una procura che lo autorizza ad agire direttamente in nome del rappresentato) gli effetti giuridici si verificheranno immediatamente nella sfera del mandante. I terzi estranei al rapporto sono dunque resi edotti dalla circostanza per cui stanno contrattando con qualcuno che, in realtà, non è il vero titolare dell'affare. L'esempio tipico è quello dell'acquisto immobiliare all'asta per conto di chi spetta.
Nel mandato senza rappresentanza, invece, il mandatario stipula in proprio nome e per tale motivo i terzi possono anche essere del tutto all'oscuro del fatto che il vero titolare dell'affare è un altro soggetto. Ad esempio, un acquisto di un determinato orologio la cui proprietà dovrà essere trasferita al mandante.
Quale forma deve avere il contratto di mandato?
Per quanto riguarda il problema della forma del contratto di mandato con rappresentanza la forma richiesta per legge è la medesima richiesta per il contratto che il rappresentante deve stipulare (art. 1392).
Più complessa è invece la casistica del mandato senza rappresentanza che non disciplina espressamente tale aspetto. In assenza di puntuali indicazioni normative si ritiene dunque applicabile il generale principio di libertà delle forme.
Della medesima opinione risulta anche la Corte di Cassazione (ord. 39566/2021) che, chiamata a giudicare su un caso di compravendita immobiliare, ha sancito il principio per cui non sarebbe sempre e comunque necessaria la forma scritta che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà.