La comunione dei beni tra coniugi comporta, come conseguenza relativa ai debiti, che ciascuno risponda, con la propria quota, nei confronti dei creditori; ciò significa che, in caso di inadempimento o mancato pagamento di un debito, i creditori potranno espropriare i beni della comunione e ciascun coniuge risponderà al 50%.
Responsabilità sussidiaria
Nel caso in cui a contrarre un’obbligazione, o più semplicemente a "indebitarsi", sia stato uno solo dei coniugi, per fini personali, i creditori potranno soddisfarsi sui beni della comunione, ma solo "in via sussidiaria". Vediamo in concreto cosa si intende per sussidiarietà. Facciamo l’esempio di una coppia di coniugi in cui uno dei due acquista un’auto a rate e la intesta soltanto a sé; cosa succede se a un certo punto inizia a non pagare più le rate? La società finanziaria, o banca, o la stessa concessionaria, a chi potranno rivolgersi per recuperare il proprio credito?
L’art. 189 del codice civile al II comma stabilisce che "i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato". Ritornando all’esempio dell’auto acquistata da un coniuge personalmente, la concessionaria, sapendo che il bene è di proprietà esclusiva di chi l’ha comprata, avrà l’obbligo di rivolgersi inizialmente al coniuge obbligato, quindi, se necessario, di pignorare innanzitutto i suoi beni.
Escussione preventiva dei beni personali
Il creditore del coniuge obbligato personalmente, pertanto, potrà escutere - cioè aggredire con azioni giudiziarie - prima i beni del soggetto tenuto all’obbligazione, beni tra cui rientrano gli immobili, i beni mobili registrati, i conti correnti, lo stipendio, le quote societarie etc. Solo nel caso in cui tali beni siano insufficienti a soddisfare le ragioni del creditore, o manchino del tutto, allora egli potrà espropriare i beni rientranti nella comunione legale. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui sia stato pignorato un bene in comunione legale, trascurandone altri di proprietà esclusiva del coniuge indebitato, l’altro coniuge potrà opporsi all’esecuzione, rilevando la presenza di altri beni.
Opposizione del coniuge non obbligato
In questo caso il Giudice potrà escludere dall’esecuzione il bene in comunione e ordinarne l’estensione ai beni personali del coniuge indebitato, facendo così salvo il diritto dell’altro coniuge a preservare la propria quota. Quello dell’opposizione all’esecuzione, nelle forme previste dagli artt. 615 e 619 c.p.c., è l’unico strumento a disposizione del coniuge non obbligato, per contestare l’espropriazione dei beni della comunione; è quanto ha ribadito di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22210/2021.
Il caso riguardava il pignoramento di un immobile in comproprietà tra coniugi, per un finanziamento chiesto dal solo marito, da parte della società creditrice; l’eccezione della moglie, relativa all’obbligo di preventiva escussione dei beni del marito, veniva rigettata in quanto non era stata formulata correttamente, nelle modalità anzidette. Occorre, pertanto, rispettare la forma prevista dal codice di procedura civile per far valere efficacemente il diritto alla responsabilità sussidiaria dei beni della comunione.