L'intero libro terzo del Codice di procedura civile è dedicato al processo di esecuzione. Quest'ultimo, a differenza dell'ordinario processo prevede delle ulteriori forme di tutela del tutto autonome e distinte, dirette però alla soddisfazione di un diritto di credito anche contro la volontà del debitore.
Per tale motivo questo particolare processo si basa su una regola fondamentale, ossia che a monte sussista un diritto, già accertato, in capo al creditore che richiede attraverso il Tribunale (organo esecutivo) la diretta soddisfazione dal debitore.
I caratteri generali di questo processo possono pertanto essere cosi riassunti:
- l'unilateralità, ossia che il soggetto che domanda la tutela è sempre da parte di un creditore;
- la presenza di un titolo esecutivo per un diritto liquido, certo ed esigibile;
- l'assenza di istruttoria, non si escutono testimoni o si domandano consulenze tecniche d'ufficio.
Quali sono i tipi e le specie di esecuzione?
L'esecuzione può essere diretta, consistente nel tentativo di sostituire l'inattività del debitore per ciò che, ad esempio, questi sarebbe stato obbligato a fare o non fare, come la consegna di un determinato bene in luogo di un pagamento. In questo caso tale modalità trova il suo limite naturale nella fungibilità del comportamento, ad esempio, nessuno potrà mai essere obbligato a disegnare un determinato quadro.
I casi di tutela di esecuzione diretta sono attuati per mezzo di:
- espropriazione forzata in forma generica, come ad esempio il pignoramento presso terzi o l'espropriazione immobiliare;
- esecuzione in forma specifica, che si suddivide, a sua volta, in esecuzione per obblighi di fare/non fare ed esecuzione per consegna e rilascio, come ad esempio il procedimento di sfratto.
Le forme di tutela indiretta sono invece quelle previste dall'art. 614 c.p.c. per cui “con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza."
Tale norma serve per realizzare tutte quelle ipotesi (diverse da pagamenti o consegne) in cui si tratti di attività infungibili, come detto non essendo possibile forzare la mano di un pittore a disegnare un determinato quadro si potrà tuttavia ad esempio fissare una determinata somma di danaro per ogni giorno di ritardo.
Quali sono le fasi dell'espropriazione forzata e come si suddivide?
Con l'espropriazione si pongono in essere tutti gli atti necessari diretti alla sottrazione al debitore di beni facenti parte del suo patrimonio allo scopo di trasformarli in danaro per il soddisfacimento del diritto del creditore.
Le fasi sono fondamentalmente tre:
- l'individuazione e la conservazione del bene che si attua per mezzo del pignoramento;
- la trasformazione del bene in danaro per mezzo della sua “liquidazione” come ad esempio la vendita all'asta;
- la distribuzione del ricavato ai creditori, se sono più di uno.
L'espropriazione forzata, come accennato, potrà dunque essere mobiliare o immobiliare.
Cos'è il pignoramento?
Salvo il caso in cui vi siano beni mobili sottoposti a pegno o ipoteca mobiliare, il pignoramento è l’atto con cui inizia qualsiasi forma di espropriazione forzata. Questo consiste “in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”. In sostanza, consiste nel descrivere o indicare le cose da pignorare, vincolandole al processo esecutivo.
Il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario redatto però su istanza del creditore, previa esibizione di titolo esecutivo e precetto notificati, è un'ingiunzione fatta al debitore, eseguita previa esatta indicazione del credito e dei beni da assoggettare all’espropriazione.
Come procede e come si conclude il processo di esecuzione?
Dopo la fase di pignoramento, il processo si sposta alla trasformazione dei beni pignorati in denaro, principalmente attraverso la vendita forzata. In alternativa, con le necessarie precauzioni, i beni possono essere assegnati direttamente al creditore per soddisfare le sue pretese.
Successivamente, si procede alla distribuzione del ricavato tra i creditori, costituendo la terza fase del procedimento esecutivo.
La ripartizione avviene considerando diversi elementi, tra cui:
- il prezzo dei beni venduti;
- eventuali conguagli in caso di assegnazioni;
- la presenza di cause legittime di prelazione come pegni ipoteche o privilegi;
- la prededuzione delle spese di giustizia.