Tra le voci “redditi finanziari” possono essere comprese tutte quelle differenti tipologie di redditi comprensive di rendite stabili od occasionali derivanti da un investimento di capitale che garantisce - o quantomeno dovrebbe garantire - frutti come interessi, cedole, dividendi azionari.
In questa prospettiva ecco che possiamo suddividere la categoria in due grandi macro aree produttive di plusvalenze e/o minusvalenze da compensare:
- i redditi di capitale derivanti dalle operazioni classiche, come ad esempio le azioni e le obbligazioni;
- i redditi diversi ottenuti mediante la negoziazione o il rimborso di strumenti e prodotti finanziari di altra natura, come ad esempio le criptovalute.
L'ultima riforma fiscale ha parzialmente modificato la normativa preesistente introducendo due importanti modifiche:
- il criterio impositivo passa dal maturato al realizzato, cioè dal guadagno teorico a quello effettivamente incassato dall'investitore;
- viene estesa anche ai redditi di capitale la possibilità di compensare le minusvalenze ossia, a determinate condizioni, di detrarre le perdite.
Quale tassazione è applicata alle plusvalenze e alle minusvalenze?
La tassazione è effettuata per mezzo di regole differenti rispetto a quelle dei privati soggetti IRPEF in quanto il legislatore ha optato, nel caso delle rendite finanziarie, per un sistema di tipo proporzionale in luogo di quello progressivo a scaglioni (aliquote crescenti dal 23% per i redditi fino a 15mila euro e arrivano al 43% di prelievo fiscale sulla porzione eccedente i 50mila euro annui).
Viene pertanto applicata un’imposta sostitutiva direttamente alla fonte da parte dell'intermediario del 26% che per i titoli di Stato e i prodotti del risparmio postale scende al 12,5%.
Come anticipato ove invece dovesse verificarsi una minusvalenza (una rimessa di danaro dovuta al fatto che il prezzo di vendita risulta inferiore a quello di acquisto) tale perdita potrà essere compensata con gli altri redditi finanziari conseguiti nello stesso anno d’imposta e anche in quelli successivi, fino al quarto.
Occorre a tal proposito specificare che detta operazione di compensazione è possibile effettuarla solo in presenza di omogeneità nell'ambito della transazione, la perdita derivante dalla vendita dei titoli azionari non potrà dunque essere compensata con gli incassi delle cedole dei titoli di Stato (il che consentirebbe di neutralizzare o almeno ridurre l’imposta su tali proventi), ma soltanto con i guadagni realizzati dalla vendita di altre azioni.
I redditi finanziari concorrono a formare l'ISEE?
I redditi finanziari, nell'ambito della classificazione dei beni in senso giuridico sono qualificabili come beni mobili e per tale motivo determinano - seppur in forma generalmente minimale - formazione del reddito ISEE. In particolare si rileva che devono essere riportati nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) tutti i redditi derivanti da:
- titoli di Stato, azioni, obbligazioni e certificati di deposito;
- quote di OICR (organismi di investimento collettivo di risparmio) italiani ed esteri;
- polizze di assicurazione vita.
Una importante novità a carattere fiscale sul punto è stata determinata dal fatto che dal primo gennaio 2024 l’importo degli investimenti in BOT, BTP CCT o buoni postali fruttiferi emessi da Poste Italiane sono esentati dal calcolo dell'ISEE per somme fino ad € 50.000,00.