Cosa sono gli autovelox?
Gli autovelox, in generale, sono dispositivi elettronici utilizzati per rilevare la velocità dei veicoli in movimento su determinate tipologie di strade. L'obiettivo principale dell'utilizzo è quello di migliorare la sicurezza stradale, riducendo il numero di sinistri cagionati dalle alte velocità.
Questi strumenti monitorano e controllano il rispetto dei limiti di velocità imposti per legge tramite l'uso di tecnologie come il radar o il laser e possono essere fissi o mobili, con telecamere montate su veicoli o dispositivi portatili utilizzati dalla polizia stradale. Ogni autovelox deve necessariamente essere preceduto da apposita cartellonistica che ne segnali la presenza.
Il funzionamento è semplice ed è noto a tutti, se il veicolo supera il limite di velocità consentito l'autovelox registra la violazione che, nell'impossibilità di immediata contestazione, sarà oggetto di successiva notifica al trasgressore entro 90 gg dalla commissione del fatto.
Come sono disciplinati e dove possono essere installati?
Gli autovelox possono essere installati solo a determinate e complesse condizioni tecniche stabilite dal D.Lgs. n. 285/1992 e dal D.L. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002).
Per ciò che interessa ai fini della disciplina in materia, per poter ottenere una deroga ai suddetti requisiti (ad esempio per le strade secondarie extraurbane) occorre un apposito decreto prefettizio di autorizzazione all’installazione dei rilevatori nelle strade che non sono ricomprese nell’art. 2, comma 2, lett. A e B del citato decreto legislativo.
Ai fini della legittimità del decreto prefettizio occorre tuttavia la sussistenza di caratteristiche minime della strada in base alla definizione dal Codice della Strada. Ad esempio il codice definisce strada “extraurbana secondaria” quella con unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine laterali.
Quando può risultare illegittima l'apposizione di autovelox su strada secondaria?
Come anticipato, per derogare alla regola generale, occorre un apposito provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali risulta possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità. Nel tempo è tuttavia accaduto più volte che tale provvedimento risulti disapplicato in quanto comprensivo di strade (ex art. 2, commi 2 e 3, del c.d.s.) non suscettibili di inclusione e quindi risulti illegittimo.
Sul punto la Cassazione, con l'ordinanza 30 ottobre 2023 n. 30141, ha stabilito il principio per cui la prova che la strada dove è avvenuta la violazione sia stata erroneamente inclusa dal Prefetto tra quelle ad esempio “extraurbane secondarie” in mancanza delle caratteristiche proprie di tale tipologia di strada come prevista dall’art. 2, comma 3, lett. c, del d.lgs. n. 285 del 1992 spetta al ricorrente e non all’amministrazione, avendo quest’ultima dato prova dell'adozione del necessario provvedimento amministrativo presupposto.
Come si impugna la sanzione amministrativa ritenuta illegittima?
È possibile esperire il ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto avverso la sanzione amministrativa per infrazione stradale che, a sua volta, si distingue in:
- ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa;
- ricorso avverso la cartella esattoriale che viene inoltrata quando la sanzione non viene pagata.
Al Giudice di Pace è poi possibile ricorrere contro l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per la sanzione amministrativa proposta avanti a quest'ultimo.
Il ricorso al Giudice di Pace contro il verbale di accertamento della violazione va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa su strada o dalla data notifica della multa, mentre quello avanti al Prefetto deve essere proposto entro 60 gg., sempre dai medesimi dies a quo definiti per il G.d.P.