La legge 225/2016, che ha convertito il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, oltre ad aver soppresso l’ente Equitalia, al cui posto è subentrata l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (di seguito “Agenzia”), ha previsto la possibilità, per i contribuenti cui erano state notificate cartelle esattoriali, di usufruire di un’agevolazione, consistente nel ricalcolo degli importi dovuti, al netto delle sanzioni per omesso pagamento, nonché nella possibilità di rateizzare il pagamento.
LEGGE 225/2016: PRECEDENTE ROTTAMAZIONE
Veniva, cioè, prevista la facoltà di aderire alla proposta del fisco, pagando solo la sorte capitale, gli interessi legali e le spese di notifica, dunque evitando di dover pagare le sanzioni, da sole in grado di maggiorare l’importo del 30% e oltre.
Lo sgravio riguardava sia le cartelle esattoriali già notificate, sia i tributi iscritti a ruolo ma non ancora notificati relativi al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016, nonché precedenti rateizzazioni, purchè il contribuente fosse in regola con i pagamenti dovuti all’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre 2016.
Il contribuente, nella domanda di adesione, poteva scegliere se effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in 5 rate, in tal caso con l’applicazione di un tasso d’interesse del 4,5% su base annua a partire dal 1 agosto 2017.
Presupposto per la definizione agevolata, in base alla legge 225/2016, è che non vi siano controversie in corso con Equitalia, in caso contrario impegnandosi a rinunciarvi, dichiarandolo nel modulo di adesione alla agevolazione.
EFFETTI
Ulteriore effetto della cosiddetta “rottamazione” è la sospensione di tutte le procedure esecutive avviate dagli enti creditori nei confronti dei contribuenti morosi; tuttavia, il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata concordata con la definizione agevolata comporta la perdita del beneficio di legge per l’intero importo iscritto a ruolo e la ripresa delle azioni esecutive da parte dell’ente di riscossione.
Alla proposta legislativa hanno aderito migliaia di contribuenti che hanno ricevuto il ricalcolo delle somme dall’Agenzia di riscossione; molti però sono stati i casi di soggetti esclusi dalla rottamazione perché non rientranti nella casistica individuata dalla legge 225/2016 (in particolare l’essere in regola con i pagamenti fino al 31 dicembre 2016), così come molti sono stati i soggetti che non sono riusciti a rispettare le scadenze delle rate fissate nel modulo d’adesione all’agevolazione.
D.L. 148/2017: NUOVA ROTTAMAZIONE
Per far fronte a queste situazioni, nonché per consentire allo Stato di ottenere il pagamento dei tributi insoluti, è stato approvato il Decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 (di seguito Decreto), recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, pubblicato sulla G.U. n.242 del 16-10-2017, in vigore dal medesimo giorno dell’approvazione.
1° CASO
In base a quest’ultimo decreto legge chi non ha pagato le rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, determinate con la precedente rottamazione, potrà farlo alla nuova scadenza fissata al 30 novembre 2017; viene, in pratica, concessa una proroga per le rate della prima rottamazione, che slittano di qualche mese ma dovranno comunque essere pagate entro il 30 di novembre.
2° CASO
Per coloro che alla data del 24.10.2016 avevano già concordato con l’Agenzia delle Entrate piani di rateizzazione ma sono stati esclusi dall’agevolazione di cui alla l. 225, in quanto non in regola con i pagamenti delle rate al 31.12.2016, il nuovo decreto prevede la possibilità di chiederne la rottamazione, con le stesse modalità previste dalla citata legge, alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 dicembre 2017 bisogna presentare apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalità' che verranno indicate sul sito internet dell’Agenzia entro il 31 ottobre 2017;
b) entro il 31 marzo 2018 l ’Agenzia comunicherà ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta l’importo dovuto;
c) entro il 31 luglio 2018 sempre l’Agenzia comunicherà agli stessi contribuenti l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Anche questa volta il pagamento potrà essere effettuato tutto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2018, oppure nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018. Ricordiamo che l’importo complessivo sarà calcolato tenuto conto della sorte capitale, oltre interessi al tasso del 4,5% decorrenti dal 1 agosto 2017, oltre spese di notifica, al netto delle sanzioni precedentemente calcolate.
3° CASO
Rientrano, inoltre, nella nuova agevolazione anche i carichi “nuovi”, cioè i tributi da recuperare che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017, di cui, pertanto, il contribuente potrebbe non essere a conoscenza in quanto non gli è stata ancora ancora notificata una cartella esattoriale.
Per tali ipotesi il decreto legge prevede che:
a) entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia deve comunicare al contribuente l’avviso di iscrizione a ruolo dei tributi;
b) entro il 15 maggio 2018 il debitore deve compilare il modulo di adesione che sarà pubblicato sul sito internet entro il 31 ottobre 2017, indicando le modalità di pagamento;
c) entro il 30 giugno 2018, l’Agenzia comunica al debitore il numero e la scadenza delle rate.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
Il decreto legge, inoltre, dispone la sospensione dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
La rottamazione per questo tipo di debiti, infine, non è soggetta alla condizione dell’adempimento dei versamenti relativi ai piani rateali in essere.