Che cos'è il fermo amministrativo e a cosa serve?
Il fermo amministrativo è previsto dal Decreto Legislativo n. 472/1997, il quale consente alla Pubblica Amministrazione di “bloccare” beni mobili registrati, che siano auto o moto, principalmente per consentire il recupero di crediti insoluti.
La misura cautelare viene iscritta presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e impedisce al proprietario di circolare, vendere o rottamare il veicolo a pena di sanzione amministrativa compresa tra 1.984 e 7.937 €, come previsto dall’art. 214 del Codice della Strada, oltre al sequestro del veicolo.
Ci sono due tipologie principali di fermo:
- dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in caso di debiti non saldati, come tasse, contributi, multe o altre sanzioni amministrative;
- dalle forze dell'ordine, come Carabinieri e Polizia stradale, quando si rilevano infrazioni al C.d.S. che impediscono la circolazione del veicolo, ad esempio se si è trovati a guidare su strada pubblica un'auto dedicata alla pista.
Come si verifica la presenza di un fermo?
È possibile verificare l’esistenza di un fermo amministrativo sull'auto consultando il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) tramite il sito internet dell'ACI o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure recandosi direttamente presso uno sportello o un'agenzia autorizzata. La verifica può essere effettuata tramite il numero di targa del veicolo.
In ogni caso si significa che, per prassi, prima dell'iscrizione del fermo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in genere invia al debitore un “preavviso di fermo” con l'indicazione dell'importo dovuto e delle modalità di pagamento, offrendo così la possibilità di regolarizzare la posizione debitoria entro 30 giorni dal ricevimento della missiva. Se il versamento non viene effettuato entro il termine stabilito, il fermo viene iscritto e il veicolo diventa soggetto alle menzionate limitazioni.
Come si rimuove il fermo amministrativo?
La cancellazione avviene generalmente con il pagamento totale o parziale del debito. In questo senso, occorre presentare una richiesta al PRA, allegando la prova del saldo e la modulistica richiesta. Può anche capitare che il fermo sia tolto previo ripristino del mezzo allo stato originale (si pensi ad esempio ad un motorino elaborato).
In caso di difficoltà economiche, è possibile richiedere una rateizzazione, sospendendo così il fermo con il pagamento della prima rata. Se il debito è fino a 120.000 €, la rateizzazione è automatica, mentre per importi superiori è necessario dimostrare lo stato di disagio. In caso di mancato pagamento di 8 rate, il fermo torna attivo sino a che tutte le rate non vengono onorate, salvo specifiche autorizzazioni che consentono l’uso del veicolo per necessità lavorative.
Come si può contestare il fermo amministrativo?
Oltre al metodo più semplice, il pagamento, esistono diverse modalità per rimuovere o sospendere un fermo amministrativo.
Se il veicolo è destinato a una persona con disabilità, il fermo può essere annullato compilando il modulo F3 e presentando la documentazione che attesti l’utilizzo per disabili, come ad esempio il contrassegno e il provvedimento di riconoscimento della legge 104.
Imprenditori, commercianti e professionisti possono poi richiedere la cancellazione se il veicolo è necessario per l'attività lavorativa, dimostrando l’intestazione aziendale. Questa possibilità non può essere applicata a dipendenti o pensionati che si presume possano sempre utilizzare i mezzi pubblici per recarsi a lavoro.
Da ultimo è possibile, ove ne ricorrano le condizioni, proporre ricorso presso la Commissione Tributaria competente per vizi formali, come l'assenza di adeguata notifica o sostanziali, come la prescrizione o altri motivi di merito. A questo proposito, secondo consolidata giurisprudenza tributaria, un fermo amministrativo può essere contestato se viene ritenuto sproporzionato rispetto all’entità del debito. Nel caso in esame, era stato emesso un provvedimento di fermo, poi annullato, di un importo di circa 100,00 € su un mezzo del valore di oltre € 20.000,00
Da ultimo, si significa anche la possibilità di presentazione di ricorso in autotutela all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur senza alcuna garanzia di sospensione o annullamento.