L’atto di compravendita di un immobile è sottoposto ad imposta sul valore aggiunto solo se al momento della cessione sussiste l’esercizio di un’attività commerciale, altrimenti si applica l’imposta di registro in misura proporzionale.
IL CASO
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con la sentenza n. 16534 depositata il 5 luglio 2017, chiamata a decidere se solo gli atti di produzione o scambio di beni e servizi posti in essere da un soggetto attraverso una struttura organizzata possono essere considerati attività di impresa, escludendo gli atti con cui il soggetto costruisce la propria organizzazione o pone termine alla stessa.
DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
La questione, relativa all’assoggettabilità o meno all’IVA di un atto di cessione di immobile da parte di un ente pubblico locale, è incentrata sulla definizione di “attività imprenditoriale”, al fine di chiarire se in essa possano essere ricompresi gli atti prodromici alla costruzione dell'organizzazione imprenditoriale, così come gli atti di liquidazione del complesso organizzato.
Secondo autorevole dottrina e giurisprudenza rientrerebbero nell'attività di impresa non solo gli atti che fanno acquistare o conservare la qualità di imprenditore, ma anche gli atti destinati a creare il complesso organizzato strumentale all'esercizio di impresa e quelli di dissoluzione dell'organizzazione, ossia gli atti di liquidazione dei beni costituenti l'organizzazione aziendale.
NORMATIVA COMUNITARIA
La Corte di Cassazione, nella sentenza richiamata, a tal proposito afferma che, ai fini dell’applicazione della disciplina sull’IVA, la nozione di esercizio di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria e, in particolare, dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, secondo cui si intende inerente all'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali – nello specifico si trattava di un Comune – occorre inoltre verificare se gli immobili stessi appartengono al patrimonio immobiliare utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale ovvero se tali immobili sono impiegati nell'attività commerciale svolta dall'ente, in quanto solo in tale ultimo caso l'operazione è rilevante ai fini IVA.
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE
Ciò che rileva, infatti, secondo la Suprema Corte, è l'attualità dello svolgimento dell'attività commerciale con riferimento all'immobile in questione, al momento della cessione, e non la circostanza che in passato (ossia in un periodo quantomeno antecedente a cinque anni rispetto alla cessione) detta attività fosse svolta.
Da tale ricostruzione ne discende, dunque, che per assoggettare ad IVA un atto di compravendita o cessione è necessario che esso sia indicativo di una gestione di attività di impresa, non di una mera gestione patrimoniale.