Uso pubblico della strada di proprietà privata

La possibilità o meno di eseguire opere su una strada confinante con una proprietà privata spesso costituisce materia di contenziosi giudiziari, poiché non è sempre chiaro quali siano i limiti imposti dalla legge all’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità di immobili ed attività commerciali che insistono su strade.

STRADA PUBBLICA E PRIVATA

Nel caso in cui la strada sia pubblica, in quanto di proprietà di un ente statale o locale, chi voglia farne un uso particolare, ad esempio impiantare alberi o costruire manufatti, oppure ottenere il permesso di utilizzare segnaletica stradale come divieti di sosta, deve preventivamente chiedere l’autorizzazione all’ente pubblico proprietario e attenderne il nulla osta.

La situazione si fa più complicata quando la strada è di proprietà privata, in quanto vi è un titolo d’acquisto da parte di un privato, ad esempio di un condominio che ne rivendica la proprietà; in quest’ipotesi sembrerebbe ovvio immaginare che il privato possa disporre liberamente di quell’area, senza dover interpellare alcuna autorità amministrativa.

IL PRINCIPIO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE

Secondo la Corte di Cassazione, invece, così non è, come ribadito nell’ordinanza del 5 giugno 2018, n. 14367, esaminando il ricorso presentato da un’amministrazione comunale nei confronti di un condominio, il quale aveva costruito su strada di proprietà del condominio stesso, senza alcuna autorizzazione da parte del comune.    

La Suprema Corte, nel dare ragione all’ente pubblico, afferma che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della definizione di "strada", ciò che rileva, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, è la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà.

USO PUBBLICO DEL SUOLO

E' pertanto l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada.

Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico.

DEFINIZIONE DI “STRADA”

A tal proposito ricordiamo che l’art. 2 del codice della strada (di cui al d.lgs. 285/92 2 successive modificazione), prima di classificare i diversi tipi di strada, la definisce come “ l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali ”.

La norma, poi, prosegue classificando le strade in urbane, extraurbane, di servizio, ed altre tipologie a seconda della loro percorribilità e funzione, nonché, per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali"; con la precisazione che enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune, mentre per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

Per le strade private, dunque, il criterio per determinare se esse possano essere utilizzate liberamente dal proprietario, senza dover richiedere permessi all’autorità amministrativa, è la sua destinazione ad “uso pubblico”, cioè a soggetti appartenenti alla collettività non strettamente collegati al proprietario.

pubblicato il 09/07/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Uso pubblico della strada di proprietà privataValutazione: 5/5
(basata su 1 voti)