L’emissione di titoli di debito da parte delle s.r.l.

Per “titoli di debito” si intendono i titoli emessi in relazione ad un'operazione di finanziamento di società di capitali, i quali attribuiscono al loro possessore i diritti derivanti dall'operazione di finanziamento contenuta nei titoli sottoscritti; in tal modo il sottoscrittore-finanziatore diviene titolare di un diritto di credito nei confronti della società emittente. 

Fino alla riforma del diritto societario introdotta con il d.lgs. 6/2003 la possibilità di emettere titoli di debito era prerogativa delle s.p.a., mentre le s.r.l. erano escluse da tale forma di finanziamento, tanto che accadeva non di rado che queste ultime si trasformassero in s.p.a., al fine di poter emettere prestiti obbligazionari e non dover ricorrere a forme più rischiose di finanziamento, quali il capitale di rischio o il credito bancario.

ART. 2483 C.C.

La norma del codice civile che disciplina l’emissione di titoli di debito è l’art. 2483, il quale stabilisce che se l'atto costitutivo lo prevede, la società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito; in tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

La stessa norma dispone, inoltre, che i titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, precisando infine che, in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvibilità della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

MODALITA’ DI EMISSIONE E SOTTOSCRIZIONE

Quanto alle modalità di emissione l’organo deliberante deve indicare, nel provvedimento di emissione dei  titoli, la loro tipologia, la remunerazione e le modalità di rimborso per i sottoscrittori, le cui condizioni possono essere modificate previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

La delibera di emissione dei titoli di debito deve essere verbalizzata dal notaio e iscritta nel Registro delle imprese, momento a partire dal quale è possibile la sottoscrizione da parte dei soggetti interessati all’investimento.

Questi ultimi, come previsto dalla norma citata, possono essere unicamente investitori professionali, cioè gli intermediari finanziari quali banche, assicurazioni e società di intermediazione mobiliare (s.i.m.).

RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI

A tutela dei risparmiatori la legge stabilisce che, in caso di successiva cessione dei titoli, il soggetto cedente, quindi l’investitore professionale, rimanga solidalmente responsabile della solvibilità della società emittente, salvo che l'acquisto avvenga da parte di altro investitore professionale o da parte di soci della società medesima.

In tal modo il risparmiatore che acquista dall’investitore cedente i titoli di debito è maggiormente garantito in ordine al diritto al rimborso da parte della società emittente, in quanto, in caso di insolvenza o fallimento di quest’ultima, il risparmiatore potrà rivalersi sulla società cedente, chiedendo il pagamento dell’equivalente.

DIFFERENZE CON LE OBBLIGAZIONI

Possiamo dire, per concludere, che le principali differenze tra le obbligazioni emesse dalle s.p.a. ed i titoli di debito emessi dalle s.r.l, in sintesi, sono le seguenti:

1) nella s.p.a. la possibilità di emettere obbligazioni è prevista dalla legge, mentre nelle s.r.l. l'emissione di titoli di debito è consentita solo se prevista dall’atto costitutivo;

2) nella s.p.a. le obbligazioni possono essere liberamente collocate sul mercato, mentre i titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali;

3) nella s.p.a. le obbligazioni possono essere nominative o al portatore, mentre i titoli di debito possono essere soltanto nominativi.

pubblicato il 29/08/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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