Validità delle registrazioni telefoniche ai fini probatori

Più volte abbiamo spiegato come chi voglia ricorrere al giudice per il riconoscimento di un proprio diritto deve fornire la prova della propria domanda, mediante documentazione scritta e prove testimoniali.

Tra i documenti producibili in giudizio vi sono le registrazioni delle conversazioni telefoniche, previste dall’art. 2712 del codice civile che consente alla parte interessata di avvalersene, insieme alle riproduzioni fotografiche, informatiche  e, in genere, meccaniche.

ART. 2712 C.C.

La norma in questione, tuttavia, stabilisce che il valore probatorio delle suddette registrazioni e riproduzioni è subordinato al mancato disconoscimento della parte contro cui sono prodotte; ciò significa che se colui nei confronti del quale si vuole far accertare un diritto contesta che quella registrazione fonica corrisponda alla realtà essa sarà considerata dal giudice non più come prova piena ma come “indizio”, da valutare, cioè unitamente ad altra prove.

Non è sufficiente, tuttavia, una mera contestazione, nel senso che non basta che l’avversario in giudizio eccepisca genericamente che quella conversazione non si sia mai tenuta o che le voci registrate non corrispondano alle parti coinvolte nel giudizio.

DISCONOSCIMENTO IN GIUDIZIO

Come, infatti, ha più volte affermato la Corte di Cassazione il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (fra tutte Cass. n. 9526/2010 e Cass n. 1250/2018).

In un recente caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte questa ha disposto la cassazione della sentenza della Corte d’appello, che aveva confermato la legittimità del rifiuto, da parte del giudice di primo grado, dell’acquisizione delle registrazioni fonografiche contestate dalla controparte.

La Cassazione, ribaltando la decisione d’appello, afferma che è necessario verificare che la contestazione investa il fatto che la conversazione sia realmente avvenuta ovvero che il contenuto riportato corrisponda a quello reale della conversazione, essendo insufficiente per escludere le registrazioni la mera difficoltà di identificare i soggetti registrati ovvero di collocare la registrazione in un determinato periodo (ordinanza n. 21898 del 7/9/2018).

SOGGETTI COINVOLTI NELLA REGISTRAZIONE

Un altro elemento fondamentale per l’acquisizione, quale mezzo di prova, delle registrazioni delle conversazioni è che gli interlocutori siano parti in causa e che la registrazione venga realizzata da un soggetto che partecipi effettivamente alla relativa conversazione; solo in questi casi, infatti, non sarà necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto tali riproduzioni non vengono ritenute contrastanti con la libertà di comunicazione della persona.

Diversamente, infatti, quando cioè la registrazione venga effettuata da un terzo, si tratta di una vera e propria intercettazione (caratterizzata dall’estraneità al dialogo di colui che effettua la registrazione), utilizzabile come mezzo di prova soltanto qualora realizzata da un’autorità inquirente.

CODICE DELLA PRIVACY

A tal proposito ricordiamo che il Codice della privacy, all’art. 24, lettera f), esclude l’esigenza del consenso dell’interessato, qualora le registrazioni vengano utilizzate al fine di “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”.

L’uso delle registrazioni, dunque, deve essere strettamente funzionale alla difesa in giudizio ed all’accertamento di un proprio diritto dinanzi all’autorità giudiziaria, salvi i casi in cui esse vengono disposte dalla polizia o dalla procura per motivi di sicurezza e per le indagini penali; ogni altro scopo viene considerato illecito ed espone chi effettua la registrazioni a possibili azioni risarcitorie da parte del soggetto captato.

pubblicato il 28/09/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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