Spesso nel mondo del diritto e della giurisprudenza accade che due diritti di pari rango (salute contro religione, riservatezza contro libertà di manifestazione del pensiero) entrino in conflitto per i più disparati motivi. Ogni volta che si presenta questa delicata situazione occorre procedere ad un particolare bilanciamento per cui, esaminata la singola fattispecie, uno dei due dovrà alla fine cedere il passo o comunque restringersi temporaneamente rispetto all'altro.
Una di queste situazioni si presenta ad esempio nella contrapposizione tra il diritto del creditore (il condominio) a riscuotere le spese condominiali avverso il diritto alla privacy del condomino.
Sono tutte casistiche in cui l'amministratore del condominio, in possesso di una serie di dati e informazioni personali, deve procedere con la dovuta cautela per evitare di incorrere in sanzioni.
Il diritto alla riservatezza del singolo condomino
Come anticipato, la tutela della riservatezza si troverà a dover confrontarsi con esigenze contrapposte e meritevoli anch'esse di tutela come la sicurezza, la gestione degli spazi comuni e delle risorse economiche.
Per tale motivo alcune particolari informazioni dovranno essere accessibili ai proprietari o ai conduttori dell'immobile come, ad esempio, l'identità del titolare dell’immobile o l'entità del voto espresso in assemblea per determinate decisioni.
Viceversa tutto ciò che attiene alle informazioni inerenti la sfera privata e personale dovrà sempre e in ogni caso essere escluso.
Chi è il titolare del trattamento dei dati e il suo responsabile?
Il titolare del trattamento dei dati è il condominio che si esprime per mezzo della sua assemblea: la titolarità è dunque affidata formalmente ai singoli condomini nella loro interezza, non essendo il condominio un ente giuridico vero e proprio.
Il responsabile del trattamento dei dati è invece l’amministratore del condominio per essere appunto l'unico soggetto materialmente in possesso delle informazioni e dei dati (anche sensibili) sarà costui la persona “responsabile” nel caso di illecita divulgazione.
Quando l'amministratore di condominio non viola la privacy?
Le attività dell'amministratore sono molte, esistono tuttavia dei comportamenti specifici per cui la giurisprudenza non ha ritenuto la sussistenza di alcuna violazione della riservatezza, ad esempio nel caso in cui un singolo condomino richieda:
- accesso alla documentazione contabile come bilanci, fatture, pagamenti dei fornitori ed estratto conto corrente;
- accesso all'anagrafe condominiale, contenente le informazioni (residenza, dati catastali immobiliari) di tutti i singoli proprietari;
- i nomi dei condomini morosi, che possono essere divulgati ai singoli condomini e a determinate condizioni ai creditori del condominio.
Viceversa non è invece consentita l'affissione in bacheca (ad esempio nell'androne condominiale) dei nomi dei condomini morosi in quanto, essendo uno spazio in cui possono transitare anche soggetti estranei al condominio, questa concretizzerebbe una violazione della riservatezza.
Se il condomino è moroso posso violare la privacy del condominio?
Dipende dalle situazioni specifiche ma in via generale quando si parla di recupero crediti la normativa consente ai creditori del condominio il pignoramento sia dei beni comuni ai condomini che quelli dei singoli proprietari.
Attenzione però in quanto è fatto obbligo per il creditore di escutere preventivamente i condomini morosi (quelli che non pagano le quote del condominio) e soddisfarsi sui loro beni. Ecco perché l'amministratore potrà (e dovrà) fornire al creditore procedente la lista dei condomini “non paganti” senza incorrere in alcuna violazione della privacy.
È possibile installare telecamere di videosorveglianza negli spazi comuni?
Sì, a patto che sussita una delibera condominiale in questo senso. La visione sarà però consentita solo all'amministratore e solo nel caso in cui sussistano particolari esigenze di giustizia, previa domanda al Tribunale competente, questo potrà essere visionato anche dal singolo condomino. Il privato può invece installare telecamere di sicurezza purché queste non inquadrino mai spazi comuni, come ad esempio l'androne o le scale condominiali. In ogni caso le telecamere dovranno essere segnalate da apposita e ben visibile cartellonistica.