Il caso che disciplina il recesso, anche denominato ius poenitendi (il “diritto al ripensamento”), a seguito della prenotazione di un pacchetto vacanze è disciplinato espressamente dall'art. 41 del Codice del Turismo il quale prevede in generale la possibilità da parte del viaggiatore di recedere -indipendentemente dai motivi - dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento, anche prima dell'inizio del pacchetto, salvo però il rimborso all'organizzatore delle spese sostenute che, però, dovranno sempre essere adeguate e giustificabili (documentabili).
In questo senso spesso il contratto di pacchetto turistico può prevedere:
- penali standard “a scaletta” per il recesso calcolate sulla base al momento temporale in cui lo stesso viene esercitato, ovvero una maggiore vicinanza alla partenza si tradurrà con una penale di seguito sempre più elevata;
- in assenza di esplicite penali una clausola di bilanciamento in relazione agli eventuali risparmi di costo ed introiti futuri previsti dalla riallocazione di altro pacchetto, in sostanza una “compensazione” per un reindirizzamento verso una diversa meta.
Attenzione però in quanto nel caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione (oppure nelle vicinanze) che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione (come ad esempio lo scoppio di una guerra o di una catastrofe naturale) il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto anche prima dell'inizio del viaggio, senza corrispondere spese di recesso, oltre al rimborso integrale degli eventuali pagamenti già effettuati, ma non ha diritto ad alcun un indennizzo supplementare.
A livello giurisprudenziale si è poi affiancato al caso dell'inevitabile circostanza quello dell'incolpevole recesso derivante da un problema di salute proprio o di propri stretti congiunti. In tale caso il viaggiatore sembrerebbe aver diritto al rimborso dell’intera somma sborsata per l’acquisto del pacchetto turistico, anche nel caso in cui egli non abbia sottoscritto alcuna polizza a tutela dell’annullamento.
Come funziona il recesso nei contratti stipulati a distanza?
Questa ipotesi rappresenta la massima espressione del “diritto al ripensamento” in quanto nei casi di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha sempre diritto di recedere dal contratto senza penali e senza fornire alcuna motivazione entro cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva. Questa forma particolare di recesso può essere impedita solo se il tour operator dimostra che l'offerta è stata stipulata con tariffe più favorevoli rispetto alle offerte correnti.
Quando invece può recedere l'organizzatore o l'agenzia di viaggi?
L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto nei seguenti casi:
- se il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso entro il termine fissato nel contratto (in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del viaggio avente durata oltre sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni);
- se l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto in forza di circostanze inevitabili e straordinarie (guerre, cataclismi naturali) comunicando il recesso senza ritardo e sempre prima dell'inizio del viaggio.
Da ultimo occorre evidenziare che, sempre a tutela dell'organizzatore, ove questo eserciti il recesso per i motivi previsti per legge questo, oltre ad avere effetti nei confronti dei clienti-viaggiatori, determinerà parallelamente la risoluzione dei contratti collegati stipulati con i terzi (ad esempio le strutture, i ristoranti gli alberghi dei luoghi tutti di destinazione).
É possibile tutelarsi contro l'annullamento del viaggio?
Al di la dell'impossibilità sopravvenuta in senso stretto (grave problema di salute proprio o di propri stretti congiunti) che ha una risoluzione specifica, per risolvere ogni problematica “economica” inerente l'annullamento del viaggio oggi si tende sempre più spesso a stipulare, al momento dell’acquisto del pacchetto turistico, un’assicurazione che copra il rischio derivante da detta ipotesi. Sarà poi onere dell'assicurazione manlevare il viaggiatore dal pagamento di ogni penale o rimborso nei confronti dell'agenzia di viaggi.