L’installazione di videocamera su area privata può costituire reato

Per tutelarsi da furti o altre possibili aggressioni o intromissioni è possibile installare videocamere di sorveglianza, tanto sulla proprietà privata quanto in edificio condominiale per il controllo delle parti comuni.

In quest’ultima ipotesi è l’assemblea condominiale che deve deliberare l’installazione, a maggioranza qualificata, cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio; contestualmente deve essere garantito il rispetto della privacy sia per i condomini che per chiunque entri nel campo visivo della telecamera.

TUTELA DELLA PRIVACY

Per questa ragione devono essere osservate alcune prescrizioni contenute nel Codice della Privacy, che detta norme specifiche in materia, come quella che impone di segnalare, con appositi cartelli, la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia.

Ulteriori obblighi, tra gli altri, sono quello di limitare la conservazione delle immagini registrate a 24 ore, salvo il caso di “attività rischiose” come le banche, per le quali è consentita la conservazione sino a 7 giorni, nonché quello di riprendere, con le telecamere, solo le aree comuni da controllare, evitando la ripresa di luoghi circostanti quali strade, altri edifici o singole proprietà.

Per quanto riguarda le aree private, quindi le singole proprietà, poichè le immagini riprese saranno utilizzate unicamente dal proprietario e non potranno essere diffuse né comunicate a terzi, non vi è obbligo di segnalazione con cartelli.

TELECAMERA SU SINGOLA PROPRIETA’

E’ necessario, tuttavia, che il sistema di videosorveglianza sia installato in modo tale che l'obiettivo della telecamera riprenda unicamente la proprietà dell’interessato; ad esempio, in caso di telecamera installata su un pianerottolo comune è necessario che venga ripresa esclusivamente la porta d'ingresso e non il pianerottolo, così come la videocamera posta nel box dovrà riprendere unicamente il proprio posto auto e non l'intero garage.

A tal proposito la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni o antistanti l’abitazione di altri condomini ( fra tutte Cass. 26.11.2008 n. 44156).

La collocazione di telecamera su di un’area che ricomprenda anche la proprietà di terzi, ad esempio del vicino, può infatti integrare il reato di molestie o disturbo alle persone, punito all’art. 660 del codice penale, come ha affermato di recente la Corte di Cassazione, VII sezione penale, con l’ordinanza 55296/2018.

REATO DI MOLESTIE

La norma citata prevede che chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero per mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.

Anche un uso improprio della telecamera installata da un privato per “spiare” il vicino e controllare i movimenti nell’altrui proprietà può costituire molestia, laddove la condotta sia basata su futili motivi o sia idonea ad arrecare disturbo alla vittima.

Come, infatti, ha spiegato la Cassazione, richiamando precedenti pronunce, ai fini della configurabilità del reato non hanno rilievo le pulsioni che hanno spinto ad agire l’autore della condotta illecita e, pertanto, sussiste il reato in questione anche nel caso in cui si arrechi molestia o disturbo allo scopo di esercitare un proprio diritto o preteso diritto, allorché ciò avvenga con modalità arroganti, impertinenti o vessatorie.

Alla luce di tali premesse i giudici di legittimità, nel pronunciare la citata ordinanza, hanno respinto il ricorso presentato da un condomino che aveva posizionato una telecamera sulla proprietà della vicina e che, per questa ragione, era stato ritenuto colpevole di molestie ai danni di quest’ultima, anche tenuto conto di altre condotte vessatorie ed ingiuriose dal medesimo poste in essere nei confronti della vittima.

pubblicato il 02/01/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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