Le Società di Gestione del Risparmio, in sigla SGR, sono società per azioni istituite con il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, cui è affidata la gestione collettiva del risparmio, la gestione dei fondi pensione e la gestione patrimoniale dei singoli risparmiatori.
FONDI GESTITI DALLE SGR
Per “gestione collettiva del risparmio”, si intende l’investimento sui mercati e la gestione in forma aggregata del risparmio raccolto attraverso fondi comuni di investimento.
La “gestione dei fondi pensione” fa riferimento ai fondi accantonati dai risparmiatori durante la vita lavorativa per integrare la pensione accumulata con i contributi previdenziali obbligatori; “gestione patrimoniale”, infine, è l’amministrazione del patrimonio individuale dei singoli risparmiatori, sulla base di uno specifico mandato da questi conferito alla società di gestione.
L'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, enti che, insieme al Ministero dell'economia e delle finanze, controllano le SGR, tenute ad iscriversi presso un apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia.
FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO
I Fondi comuni sono strumenti di investimento gestiti dalle società di gestione del risparmio, che raccolgono i risparmi dei soggetti aderenti e li investono, come unico patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) oppure in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi di perdite.
I fondi comuni sono suddivisi in quote, sottoscritte dai risparmiatori, che garantiscono uguali diritti di remunerazione a tutti i partecipanti.
Una particolarità del fondo comune è quella di costituire un patrimonio a sè stante, cosiddetta "autonomia patrimoniale" formato dalle somme versate dai sottoscrittori, del tutto autonomo dal patrimonio della SGR che lo gestisce.
Questa è la principale differenza con le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) o a capitale fisso (SICAF), di cui i sottoscrittori divengono soci con tutti i relativi diritti, come ad esempio il diritto di voto nelle assemblee societarie.
FONDI APERTI, CHIUSI, ARMONIZZATI
Tra i Fondi comuni si distinguono i “fondi aperti”, che consentono di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in qualsiasi momento e che investono normalmente in attività finanziarie quotate, dai “fondi chiusi”, che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, con diritto al rimborso alla scadenza del fondo; i fondi chiusi generalmente vengono investiti in immobili e altri titoli di lungo periodo.
Vi sono, poi, i Fondi aperti cosiddetti "armonizzati", che investono prevalentemente in titoli quotati (azioni, obbligazioni, ecc.) nei Paesi dell’Unione Europea; il termine "armonizzati" deriva dal fatto che seguono regole e criteri comuni volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, limitando e frazionando i rischi assumibili dai fondi.
I Fondi armonizzati, a loro volta, si suddividono in fondi azionari, che investono prevalentemente in azioni e si caratterizzano per un alto grado di rischio; fondi obbligazionari, che investono principalmente in titoli di Stato ed in obbligazioni e si caratterizzano per un grado di rischio basso; i fondi bilanciati, che investono sia in azioni che in obbligazioni, con livelli di rischio via via crescenti in base alla percentuale di azioni presenti in portafoglio; fondi monetari, che investono in strumenti del mercato monetario a breve termine, cioè non superiore a 6 mesi.