L’articolo 6 della legge 898/1970, in materia di separazione e divorzio, stabilisce che “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età”.
Allo stesso principio si ispira l’art. 337-sexies del codice civile, nel disporre che il godimento della casa familiare viene attribuito “tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
Successione di diritto nel contratto di locazione
L’assegnazione della casa familiare da parte del giudice, sia in caso di separazione consensuale omologata dal tribunale, sia in caso di separazione giudiziale, ha per oggetto tanto la casa di proprietà quanto l’immobile condotto in locazione ad uso abitativo; in quest’ultima ipotesi, qualora nel contratto di locazione originario figuri, in qualità di conduttore, il coniuge non affidatario, si verifica la successione “ex lege” nel contratto.
Ciò significa che il coniuge a cui viene assegnata la casa familiare subentra di diritto nella locazione dell’immobile adibito a residenza familiare, per effetto del provvedimento giudiziale di assegnazione, o dell’omologa del tribunale all’accordo di separazione che lo preveda.
Alloggi di cooperative destinate a categorie
Lo stesso diritto di “subentro” del coniuge assegnatario si ha anche nel caso di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica o agevolata, come pure nei casi di alloggi di cooperative destinati a particolari categorie di soggetti.
Di quest’ultimo caso si è occupata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12114/2020, a conclusione del giudizio introdotto su ricorso della cooperativa di un’azienda di trasporti, che si era opposta alla decisione dei giudici del tribunale e della Corte d’appello, secondo cui il coniuge assegnatario della casa familiare, unitamente alla figlia minore, aveva diritto di proseguire il rapporto contrattuale sorto in capo all’altro coniuge, socio della cooperativa.
A parere della società, lo scopo mutualistico della cooperativa, di garantire un alloggio ai soci a condizioni agevolate, sarebbe venuto meno nel caso di subentro di soggetti diversi, seppure legati da vincoli familiari.
Tutela dei soggetti deboli
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso della cooperativa, afferma che la ratio di tutela dei soggetti deboli in caso di crisi coniugale (coniuge affidatario e figli minori) si verifica anche in relazione agli alloggi di cooperativa edilizia costituita a vantaggio di una particolare categoria di dipendenti o ex dipendenti in quiescenza, allo scopo di mettere a disposizione degli stessi e del loro nucleo familiare il godimento di un alloggio dignitoso a condizioni economicamente sostenibili e proporzionali agli originari stipendi degli appartenenti alla categoria.
La finalità è infatti quella di assicurare non solo ai dipendenti, ma anche alle loro famiglie, il godimento di un alloggio dignitoso a condizioni economicamente compatibili con il loro livello di reddito, e, di fronte alla superiore esigenza di tutelare i soggetti più deboli nel momento della crisi familiare, tale finalità continua ad essere conseguita trasferendosi in capo alla parte debole del nucleo familiare.
Finalità mutualistica delle cooperative
Infatti, prosegue la Suprema Corte, deve ritenersi che il trasferimento ex lege del contratto di locazione in capo al coniuge separato assegnatario della casa coniugale non contrasti con le finalità mutualistiche a tutela della categoria, in quanto il godimento dell'immobile alle condizioni più favorevoli rispetto a quelle determinate dal mercato stabilite dalla cooperativa prosegue non in favore di un terzo estraneo, che verrebbe ad ingiustamente aprofittare delle condizioni di favore rispetto al valore locatizio di mercato, ma del nucleo familiare dell'originario contraente.
Il principio affermato dalla Cassazione è, pertanto, che “ nel rapporto di godimento di alloggio adibito a residenza familiare assegnato al socio di cooperativa edilizia di categoria con finalità mutualistica, succede ex lege, in caso di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale, alle stesse condizioni, il coniuge assegnatario del diritto di godimento sulla casa coniugale”.