Il Decreto “Rilancio”, di cui abbiamo esaminato i principali provvedimenti negli scorsi articoli, conferma l’erogazione del bonus “baby-sitting” già previsto nei precedenti decreti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, con alcune novità.
In particolare, il bonus potrà essere utilizzato non solo per pagare i compensi di baby sitter e assistenti all’infanzia per i minori fino a 12 anni, ma anche per sostenere le spese relative all’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
Soggetti beneficiari
Ne potranno beneficiare sia coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente, così come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020, sia coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza.
Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti; in tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito.
Requisiti
Come per le precedenti erogazioni, anche in questo caso non potranno usufruire del bonus i soggetti che non abbiano già fatto richiesta del congedo parentale e di altre misure a sostegno del reddito; entrambi i genitori, inoltre, devono lavorare.
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido.
Quanto alle categorie di lavoratori che possono fare domanda, si tratta dei dipendenti del settore privato; lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS; autonomi iscritti all’INPS; autonomi iscritti alle casse professionali.
Per tali soggetti, i bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020.
In presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per nucleo familiare.
Dipendenti settore sanitario e sicurezza
Nel medesimo periodo dal 5 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, il bonus spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico COVID, appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari.
In via ulteriore, i bonus spettano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In tali casi, i bonus sono riconosciuti dall’INPS nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo familiare. Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo fino ad un massimo di 1.000 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda potrà essere erogato l’importo residuo.
Erogazione
Il bonus è erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, mentre, per quanto riguarda l’iscrizione ai centri estivi, il bonus potrà essere erogato direttamente sul conto corrente del richiedente, che dovrà giustificare e documentare le spese sostenute.
Per tutti i dettagli relativi alle modalità di compilazione della richiesta, che dovrà essere fatta telematicamente, si rinvia alle istruzioni operative presenti sul sito dell’INPS.