Le clausole vessatorie sono tutte quelle clausole che, malgrado la buona fede oggettiva, determinano un considerevole squilibrio degli obblighi e dei diritti derivanti dal contratto che si sottoscrive. Queste clausole sono spesso contenute all'interno dei contratti standardizzati mediante moduli o formulari, forniti da una parte contrattuale all'altra (in genere un cliente-consumatore) senza alcuna possibilità di negoziare o discutere i termini. Si pensi ad esempio ai moduli che vengono sottoscritti con le società idriche o elettriche oppure con le compagnie telefoniche.
Spesso tali clausole non sono redatte in modo chiaro e comprensibile per i non addetti ai lavori in quanto scritte con font diversi e caratteri più piccoli. Imponendo limitazioni di responsabilità, obblighi di particolare natura o decadenze, e possono portare a conflitti e controversie tra le parti.
Come sono disciplinate le clausole vessatorie?
L'art. 1341 c.c. rubricato “condizioni generali di contratto” stabilisce una prima forma di disciplina delle clausole vessatorie stabilendo che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte:
- limitazioni di responsabilità;
- facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione;
- decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Si precisa che l’art. 1341 c.c. si esprime in termini di inefficacia, ma la giurisprudenza ritiene nulle le clausole prive di approvazione specifica.
Affiancato a tale disciplina, il Codice del Consumo (D.Lgs. 205/2006), a sua volta, agli artt. 33 ss. ha predisposto una serie di tutele specifiche per il consumatore, come ad esempio l'applicazione della disciplina della vessatorietà in caso di moduli e formulari o contratti per adesione di massa ma anche - e soprattutto - di un singolo contratto, pertanto a differenza della tutela approntata dal codice civile, la clausola può in realtà riguardare anche un rapporto “singolare” ossia per uno specifico affare.
Com'è effettuata la valutazione di vessatorietà di una clausola?
Ai sensi dell'art. 34 c. 1 Codice del Consumo la valutazione, a differenza del concetto di vessatorietà ripresa nel codice civile è valutata:
- considerando la natura del bene o del servizio oggetto del contratto;
- facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;
- valutando le altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
È comunque possibile escludere in ogni caso che la suddetta valutazione possa attenere la determinazione stessa dell'oggetto del contratto e/o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni o servizi appunto oggetto del contratto, a meno che tali elementi non siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Come devono essere sottoscritte le clausole vessatorie?
Come anticipato le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto o nei contratti conclusi mediante moduli o formulari sono efficaci nei confronti dell’aderente solo se sono formulate per iscritto e specificatamente approvate sempre tramite lo scritto.
In mancanza di espressa sottoscrizione, tali clausole si considerano nulle.
In concreto, al momento della sottoscrizione del contratto occorrono pertanto due firme da parte del cliente-comsumatore:
- la prima in calce al regolamento contrattuale da intendersi ai soli fini dell'accettazione delle clausole generali di accettazione del contratto;
- la seconda nella parte contenente il richiamo alle clausole vessatorie sfavorevoli all’aderente.
Da ultimo si rileva che non è sufficiente il mero richiamo cumulativo o in blocco delle clausole vessatorie e non, che si esaurisca nella mera indicazione del numero o della lettera a meno che non ne sia riportata, anche sommariamente, la descrizione.