Dilazione del debito ipotecario in caso di sovraindebitamento

Abbiamo trattato, in diverse occasioni, l’argomento delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotte dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, che ha previsto le misure dell' “accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti” e del “piano del consumatore”.

Alla prima possono accedere coloro che svolgono attività di impresa, alla seconda i soggetti definibili “consumatori”, i cui debiti, cioè, non derivano dallo svolgimento di attività imprenditoriale.

Entrambe le procedure si svolgono sotto il controllo del Tribunale competente per territorio, con l’ausilio di un professionista abilitato (notaio, avvocato, commercialista) o di un Organismo di composizione della crisi autorizzato (es. Ordine degli Avvocati, Camera di commercio).

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

La procedura intesa all'accordo con i creditori, che si esprimeranno a maggioranza, prevede che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo.

Analogo scopo ha la procedura di composizione del piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l'accordo con i creditori ma il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del tribunale.

Il debitore può proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l'accordo o il piano che egli propone sia fattibile.

Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione da parte del Tribunale, con caratteristiche diverse e seconda che si tratti di proposta di accordo o piano del consumatore.

DILAZIONABILITA’ DEI CREDITI PRIVILEGIATI

Sull’argomento è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17834/2019, nella quale è stato affrontata, in particolare, la questione della dilazionabilità dei debiti derivanti da mutuo ipotecario in caso di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il punto chiarito dalla Corte è se la dilazione possa essere prolungata oltre un certo termine, nel rispetto del piano di ammortamento iniziale del mutuo.

Per dare risposta al quesito, la Suprema Corte prende in considerazione alcuni articoli di legge, a partire dall’art. 8 IV comma della l. 3/2012, il quale prevede che i crediti privilegiati possono essere soddisfatti nel termine massimo di un anno, nel caso della procedura di accordo che preveda la continuità d’impresa.

Altra norma presa in considerazione è l’art. 55 II comma della legge fallimentare, applicabile per analogia al sovraindebitamento, secondo cui i debiti anteriori si considerano scaduti alla data di apertura della procedura concorsuale.

Infine, in base all’ulteriore norma di cui all’art. 1186 c.c., anche se il termine di pagamento è fissato nell’interesse del debitore, esso si considera scaduto se il debitore diventa insolvente.

ANALOGIA CON IL CONCORDATO PREVENTIVO

Alla luce di tali disposizioni di legge deve concludersi che anche il debito derivante da mutuo ipotecario deve considerarsi scaduto nel momento dell’apertura della procedura, così da dover essere soddisfatto per intero, senza rilevanza dell’ammortamento originario.

La dilazione del debito deve, inoltre, essere concessa anche in ipotesi di accordo che non preveda la continuità d’impresa, per analogia con la disciplina del concordato preventivo, la cui applicazione comporta che il principio in base al quale è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati o con prelazione, è da ritenersi applicabile anche agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Secondo la Cassazione, in conclusione, anche nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento deve essere consentito al debitore di proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, anche in ipotesi di non continuità d'impresa ed anche oltre il termine annuale previsto dall’art. 8 l. 3/2012.

pubblicato il 10/09/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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