Più volte ci siamo occupati degli strumenti messi a disposizione degli “indebitati” per tentare di far fronte al pagamento dei creditori, in modo da limitare i danni e i costi derivanti dalle possibili azioni giudiziarie, in particolare pignoramenti, da parte di questi ultimi.
Legge 3/2012
Nello specifico, con la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 sono state introdotte nel nostro Paese due procedure stragiudiziali: l'“accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti” e il “piano del consumatore”.
Entrambe le procedure sono state inserite nel nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, che dedica il Titolo IV, Capo II a queste misure che, se portate a termine, possono consentire di evitare il fallimento (o, nella nuova terminologia, la “liquidazione giudiziale”) e il pignoramento dei beni.
Ricordiamo che, pur trattandosi di procedure stragiudiziali, che, cioè, non richiedono lo svolgimento di una causa in tribunale, esse comunque si svolgono sotto il controllo del Tribunale competente per territorio, con l’ausilio di un professionista abilitato (notaio, avvocato, commercialista) o di un Organismo di composizione della crisi autorizzato.
Vantaggi delle procedure di sovraindebitamento
Senza addentrarci nei dettagli delle procedure, per i quali rinviamo ai precedenti articoli sull’argomento, ricordiamo qui che uno dei vantaggi dell’accesso a queste misure è la possibilità, per l’indebitato, di soddisfare parzialmente i creditori e di non liquidare l’intero patrimonio.
Altro vantaggio è dato dalla possibilità di ottenere la sospensione delle procedure esecutive, cioè i pignoramenti, iniziati dai creditori e di inibire i pignoramenti futuri; ciò significa che, una volta presentata l’istanza per avvalersi di una di queste procedure, il debitore pignorato potrà chiedere al giudice delle procedure esecutive di sospenderle, al fine di consentire il pagamento dei debiti, sulla base dell’accordo con i creditori o del piano del consumatore. Tale istanza, se ritenuta fondata dal giudice del pignoramento, otterrà l’effetto di sospendere l’esecuzione, fino alla conclusione della liquidazione concordata.
Non sospesi i titoli giudiziari
Analogo effetto, tuttavia, non potrà essere ottenuto per quanto riguarda i titoli giudiziari, cioè le sentenze di condanna e i decreti ingiuntivi, che potranno essere richiesti anche in pendenza delle procedure di sovraindebitamento.
È quanto ha precisato di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.31521/2021, in un caso in cui un imprenditore aveva fatto opposizione a un decreto ingiuntivo notificatogli da un suo creditore, rilevando, tra l’altro, di aver presentato domanda per la ristrutturazione dei debiti ai sensi della legge n. 3/2012. Sia in primo grado che in appello i giudici avevano respinto la domanda dell’imprenditore, ritenendola infondata.
Efficacia dei decreti ingiuntivi
Anche la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dall’imprenditore, sul rilievo che nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito.
Ciò in quanto, afferma la Corte, l'art. 10, secondo comma, della Legge n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dalla legge medesima.
Quando opera la sospensione
In conclusione, chiunque voglia fare ricorso alle procedure stragiudiziali per ripianare la propria esposizione debitoria ricaverà sicuramente dei vantaggi e potrà fare affidamento sulla sospensione e possibile definizione dei pignoramenti in corso; tuttavia occorrerà tener presente che, pur in presenza di una procedura di sovraindebitamento, i creditori potranno agire in giudizio per ottenere un titolo, come il decreto ingiuntivo, fermo restando che non potranno comunque metterlo in esecuzione, cioè non potranno procedere con il pignoramento dei beni del debitore, in caso di sospensione disposta dal giudice, almeno fino a che perdura il piano stragiudiziale.