Il 21 gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri, presieduto da Mario Draghi, ha approvato il nuovo Regolamento recante “disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”.
Prossimo DPCM
Il Regolamento, che dovrà essere ratificato con decreto del prossimo Presidente della Repubblica, la cui nomina è in corso in questi giorni, attua la previsione dell’art.1 comma 15 della legge n. 5/2018, che prevedeva, appunto, l’adozione di un regolamento attuativo della legge medesima, al fine di estendere la tutela prevista dalla legge anche alle utenze di telefonia mobile.
Ricordiamo che con la legge n. 5 del 11 gennaio 2018, recante “nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”, entrata in vigore il 4 febbraio 2018, è stata rafforzata la tutela della privacy degli utenti nei confronti degli operatori di telemarketing.
Registro delle opposizioni
Già con D.P.R. 178/2010, infatti, era stato istituito il Registro pubblico delle opposizioni, nel quale chiunque sia intestatario di utenze telefoniche, fisse o mobili, può iscriversi, al fine di revocare tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Sanzioni e obblighi per gli operatori telefonici
A seguito di iscrizione nel Registro, il mancato rispetto dell’interdizione che ne deriva da parte degli operatori telefonici – tenuti alla consultazione periodica del Registro - comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che vanno dall’erogazione di sanzioni pecuniarie fino ad € 120.000, alla sospensione dell'attività e alla revoca della licenza, previa segnalazione da parte dell’utente.
L’iscrizione nel Registro ha anche l’effetto di vietare la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Tra le varie disposizioni è previsto anche che gli operatori di call center e telemarketing debbano adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate, anteponendo un prefisso che ne consenta il riconoscimento, indicato dall’Autorità Garante; in ogni caso essi devono utilizzare un numero identificabile e richiamabile dall’utente, oltre a indicare la propria provenienza geografica. Tra le altre prescrizioni per gli operatori di telemarketing, vi è il divieto di utilizzo dei compositori automatici per la ricerca dei numeri telefonici.
Estensione ai telefoni cellulari e modalità di iscrizione al Registro
Come anticipato, la normativa di cui alla legge 5/2018 era valida solo per i numeri fissi, mentre per i numeri di telefonia mobile si era in attesa dell’approvazione del regolamento attuativo, intervenuta il 21 gennaio 2022; con la prossima approvazione del DPR di ratifica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto, la tutela estesa alle utenze mobili sarà pienamente in vigore.
Per iscriversi al Registro delle Opposizioni è sufficiente compilare il modulo scaricabile dal sito internet www.registrodelleopposizioni.it; in alternativa si può chiamare il numero verde 800 265 265 o inviare un’e-mail allegando il modulo d’iscrizione all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it., oppure ancora inviare la richiesta per raccomandata postale.