Tra le procedure esecutive giudiziarie, finalizzate a recuperare forzosamente il credito, si ricorre frequentemente al pignoramento presso terzi, così chiamato in quanto viene notificato anche a un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio tra debitore e creditore.
Il “terzo” in particolare è il soggetto a sua volta debitore del soggetto pignorato, a cui il terzo deve pagare somme, a qualunque titolo: si pensi al datore di lavoro tenuto al versamento dello stipendio, al commerciante al dettaglio che deve somme al fornitore, fino all’esempio classico dell’istituto di credito presso il quale il debitore pignorato ha il conto corrente.
Conoscenza delle somme pignorabili
Accade spesso che il creditore, nel momento in cui notifica l’atto di pignoramento sia al debitore che al terzo, non sappia esattamente se e in quale ammontare il terzo sia tenuto verso il debitore, in quanto non possiede tutte le informazioni relative.
Tornando all’esempio del pignoramento del conto corrente, il creditore può essere a conoscenza dell’esistenza del conto intestato al debitore, presso uno o più istituti di credito, ma generalmente non sa quali somme egli troverà sul conto e in quale ammontare saranno pignorabili; si tratta, infatti, di informazioni non accessibili, poiché coperte da segretezza, almeno fino al momento del pignoramento.
Dichiarazione del terzo
Il terzo che riceve l’atto notificato, infatti, è tenuto, in base all’art. 543 c.p.c., a rendere al creditore una dichiarazione, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, a mezzo pec o lettera raccomandata, con la quale egli deve specificare l’ammontare delle somme di cui è a sua volta debitore verso il soggetto pignorato; egli, inoltre, deve specificare se sulla somma, o su altri beni del debitore di cui eventualmente disponga, vi sono vincoli derivanti da precedenti pignoramenti, sequestri o cessioni di credito.
È anche possibile che il terzo renda una dichiarazione negativa , qualora non vi sia alcuna somma da pignorare; in questa ipotesi il creditore, se ritiene che la situazione possa cambiare nei giorni o nelle settimane seguenti, può chiedere al Giudice l’accertamento dell’obbligo del terzo.
Si tratta di una fase della procedura esecutiva nella quale il terzo è obbligato a rendere la dichiarazione anzidetta, entro un termine fissato dal Tribunale; l’omessa dichiarazione può comportare la conseguenza che il Giudice ritenga comunque obbligato il terzo nei confronti del creditore procedente.
Indisponibilità dei beni pignorati
In caso di dichiarazione positiva, dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento al terzo, le somme o i beni da lui indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. sono soggetti a un vincolo di indisponibilità.
Questo significa che, al pari dei beni sequestrati, il terzo, come il debitore, non può disporne, quindi non può distrarre a terzi le somme e i beni dichiarati in suo possesso, né tantomeno può con gli stessi beni pagare direttamente il suo creditore, che a sua volta è debitore nella procedura di pignoramento.
Da queste premesse emerge come sia di estrema importanza, nel pignoramento presso terzi, la dichiarazione resa dal terzo pignorato, non solo perché tramite essa il creditore viene a conoscenza dell’effettiva somma pignorabile, o quantità e tipo di beni pignorabili, ma anche perché è a partire da quel momento che il credito pignorato si considera esistente.
Sorgere del credito pignorato
A tal proposito si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24686/2021, relativa a un caso di pignoramento eseguito nei confronti di un notaio, debitore, presso la Cassa nazionale del notariato, terzo pignorato relativamente alle somme dovute a titolo di pensione e altri emolumenti.
La Cassazione, nel respingere il ricorso del creditore, in quanto i requisiti pensionistici del notaio non erano ancora maturati alla data del pignoramento, afferma che “nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza”.
Art. 547 c.p.c.
Irrilevante, secondo la Suprema Corte, è il fatto che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento, dovendosi peraltro escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo. E ciò in quanto l'art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, attribuisce rilievo, per l’esistenza del credito, al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento.