Il decreto legge approvato subito dopo le festività natalizie, il n. 1 del 7 gennaio 2022, introduce, in tempo di pandemia e in modo generalizzato, l’obbligo della vaccinazione anti-Covid, seppure limitato alla fascia di età degli ultracinquantenni; la decisione del Governo è dipesa dalla nuova espansione del virus e dalla necessità di contenere i contagi, cui la variante Omicron ha impresso velocità di diffusione.
Vediamo, quindi, cosa prevede il decreto, entrato in vigore il giorno 8 gennaio.
Obbligo e sanzioni
Per coloro che hanno compiuto i 50 anni alla data del decreto, nonché per coloro che li compiono nell’anno, fino alla data del 15 giugno 2022, è fatto obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, fatta eccezione per coloro che certifichino motivi di salute che rendano necessario omettere o differire la vaccinazione.
L’inosservanza al predetto obbligo comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100, applicabile previo accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, con le seguenti distinzioni:
- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Accesso ai luoghi di lavoro
Oltre all’obbligo vaccinale il decreto prevede, per gli over-50, che, per accedere ai luoghi di lavoro, si debba essere in possesso del cosiddetto “Green Pass rafforzato”, cioè della certificazione verde rilasciata a coloro che abbiano iniziato o completato il ciclo vaccinale o siano guariti da Covid da meno di 120 giorni.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il decreto dispone che il datore di lavoro debba adibire i predetti soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Chi non è in possesso del Super Green Pass non potrà recarsi sul luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
La violazione delle suddette regole verrà punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Procedimento sanzionatorio
Per quanto riguarda il procedimento di irrogazione della sanzione il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale; entro il medesimo termine, gli stessi destinatari devono dare notizia all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.
L’Azienda sanitaria trasmette all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede a notificare, entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo; è prevista l’opposizione all’avviso di addebito con ricorso dinanzi al Giudice di Pace.