Nel 2012 è stata approvato in Italia il Decreto Legge 179/2012 , noto anche come Decreto 2.0, convertito nella Legge 221/2012, che ha disciplinato per la prima volta le “start-up innovative”, cioè quelle imprese, organizzate in forma di società di capitali, che hanno come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
AMBITI DI OPERATIVITA’
Gli ambiti nei quali le sturt-up possono operare non sono solo quelli legati strettamente alle nuove tecnologie, potendo esse svolgere attività anche nel sociale, nella comunicazione, nella cultura, nell’agricoltura e nel commercio, purchè, come vedremo meglio in seguito, siano comunque impegnate nell’innovazione dei propri sistemi produttivi e dei servizi.
Dal decreto 2.0 si è passati, negli ultimi anni, a nuove misure varate dal Governo per favorire le start-up innovative, fino ad arrivare al Piano Nazionale 4.0 che si prefigge nuovi obiettivi per l’ampliamento di questo settore imprenditoriale.
Vediamo quali sono i requisiti per rientrare tra le start-up, quali le modalità di costituzione e le agevolazioni previste dalla legge.
REQUISITI
Le società di capitali che vogliono essere qualificate start-up innovative devono:
1) essere di nuova costituzione o comunque costituite da meno di 5 anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012);
2) avere sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
3) avere una produzione annua inferiore a 5 milioni di euro;
4) non distribuire o non aver distribuito utili;
5) avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
6) non essere costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
CARATTERISTICHE
Inoltre, la start-up deve avere almeno una delle seguenti caratteristiche:
- una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui deve essere ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
- la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- l’impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
Una volta verificato il possesso dei requisiti è possibile costituire la società nella forma prescelta, purchè si tratti di società di capitale.
MODALITA’ DI COSTITUZIONE
Va detto che gli ultimi provvedimenti legislativi (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.2.2016) hanno facilitato la modalità di costituzione per le s.r.l., introducendo la possibilità di redigere l’atto costitutivo on line mediante la compilazione di un modulo standard reperibile sul sito web del Registro delle Imprese; una volta compilato e personalizzato, il modello dell’atto costitutivo dovrà essere firmato digitalmente e verrà sottoposto ai controlli della Camera di Commercio.
Resta ferma, in ogni caso, per chi non volesse scegliere questa modalità di costituzione, quella tradizionale, recandosi da un notaio.
Una volta costituita la start-up innovativa si dovrà procedere all’iscrizione presso la Sezione speciale del Registro Imprese.
AGEVOLAZIONI
Quanto alle agevolazioni la legge prevede sgravi ed esenzioni di imposte e bolli, agevolazioni nell’accesso al credito ed ai finanziamenti, agevolazioni fiscali per chi vuole investire nelle start-up anche attraverso il crowdfunding, facilità nelle assunzioni e forme speciali di retribuzione dei dipendenti, nonché l’esclusione delle start-up innovative dalle procedure concorsuali come il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa.