Per rafforzare e rendere più produttive le aziende il nostro ordinamento consente alle imprese di raggrupparsi in consorzio, cioè di stipulare un contratto mediante il quale esse formano un’organizzazione comune.
Si suole distinguere tra consorzio interno ed esterno: nel primo caso l’organizzazione comune non ha effetti nei confronti dei terzi – clienti, fornitori, consumatori – e ciascuna impresa mantiene la propria individualità ed agisce nel proprio interesse, pur essendoci un organo che detiene la direzione dell’organizzazione.
CONSORZIO ESTERNO
Nel caso di consorzio esterno, diversamente, l’ente viene riconosciuto anche all’esterno, ha organi di amministrazione e rappresentanza legale che rispondono nei confronti dei terzi ed ha autonomia patrimoniale, cioè un patrimonio comune che risponde delle obbligazioni assunte nell’interesse del consorzio.
L’atto costitutivo ed ogni altro atto successivo del consorzio esterno devono essere iscritti nel Registro Imprese e sono pubblici.
Una volta costituito il consorzio ad esso possono aderire successivamente anche altre imprese, con un atto di adesione che richiama il contratto originario.
Quanto alla durata, il codice civile prevede che il consorzio è valido per dieci anni, salvo diverso termine stabilito nell’atto costitutivo.
DELIBERE
Le decisioni relative all’attività del consorzio vengono adottate a maggioranza dei consorziati, i quali hanno la possibilità di impugnarle in tribunale entro 30 giorni decorrenti dalla data della delibera, per coloro che erano presenti all’assemblea, o dalla comunicazione della delibera o dall’iscrizione nel Registro Imprese per gli assenti.
Molto importante è la disciplina della responsabilità per le obbligazioni assunte dal consorzio da coloro che ne hanno la rappresentanza; a tal riguardo la legge prevede che i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, cioè sul patrimonio comune del consorzio.
E’ prevista inoltre una responsabilità solidale dei singoli consorziati, sui quali verrà ripartita l’eventuale insolvenza delle imprese che ne fanno parte.
RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che i consorzi esterni, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi; tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo.
Nei rapporti interni tra consorzio e singole imprese consorziate, sempre secondo la Cassazione, trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione grava unicamente sul consorziato (Cass. 3664/2006).
Sempre in tema di responsabilità il consorzio con attività esterna è responsabile nei confronti dei terzi dei danni a questi ultimi causati dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento di un contratto stipulato direttamente dal consorzio. (Cass. n. 18235/2008).
SOCIETA’ CONSORTILE
Un cenno, infine, alle società consortili, regolate dagli art. 2615 ter e seguenti del codice civile; si tratta di società, prevalentemente di capitali, costituite con lo scopo si svolgere le attività proprie del consorzio.
Nelle società consortili costituite a norma dell'art. 2615 ter, pur quando si tratti di società a responsabilità limitata, è sempre consentito, in ragione della causa mutualistica, prevedere statutariamente l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro, ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale gravanti su ciascuno di essi.
In particolare, l'atto costitutivo può prevedere in capo ai soci obblighi di contribuzione commisurati alle perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente approvato, come può rimettere agli amministratori o all'assemblea la facoltà di porre a carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione dell’impresa consortile, purchè si tratti di perdite o di costi imputabili al bilancio della società ed a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo o nello statuto.