Il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) è un particolare strumento posto al servizio del cittadino che consente di eliminare, o quantomeno ridurre, la ricezione delle telefonate di telemarketing indesiderate, realizzato anche a mezzo posta cartacea: in sostanza di tutte quelle offerte di prodotti o servizi che si ricevono per pranzo, cena, durante un riposo pomeridiano o nel bel mezzo dell'attività lavorativa oppure tutta la carta che si trova spesso all'interno della propria cassetta postale.
Il Registro delle Opposizioni è unico, ma al suo interno occorre distinguere preliminarmente quello "telefonico" per non ricevere chiamate indesiderate di telemarketing da quello "postale" creato appositamente per non ricevere più alcuna posta cartacea agli indirizzi postali riportati negli elenchi telefonici pubblici.
Come iscriversi al Registro delle Opposizioni?
Per non ricevere telefonate pubblicitarie è possibile iscrivere uno o più numeri di telefono mediante tre diverse modalità:
- Online, tramite la piattaforma presente sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Telefono, chiamando dal numero che si intende iscrivere lo 800 957 766 in caso di utenze fisse o il numero 06 42986411 in caso di quelle mobili;
- Email, compilando un modulo e inviandolo all'indirizzo mail iscrizione@registrodelleopposizioni.it.
Come funziona il Registro delle Opposizioni?
Una volta registrato col proprio nominativo collegato ad un numero nazionale fisso (anche se non iscritto in pubblici elenchi) o di cellulare, la sola presenza del soggetto all'interno del registro dovrebbe - almeno in teoria - garantire lo stop del telemarketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale, compimento di ricerche di mercato) ma non solo. Oltre a fermare e/o rallentare il telemarketing aggressivo l'iscrizione permette infatti:
- L'annullamento dei tutti i consensi precedentemente rilasciati in questo senso per il trattamento dei numeri telefonici fissi o di cellulare;
- Il divieto di comunicazione o cessione a terze imprese di dati personali degli iscritti al Registro pubblico delle opposizioni da parte del titolare del trattamento per lo svolgimento di telemarketing non riferibile alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare stesso.
Il servizio è riservato ai soli “contraenti telefonici”, ovvero qualunque persona fisica o giuridica, una società, un ente o un'associazione che ha in essere un contratto telefonico con qualsivoglia gestore per la fornitura di tale servizio.
Poiché solo all'intestatario diretto della linea è permesso di iscriversi, non è data la possibilità di iscrizione a mezzo delega o in nome e per conto di altra persona.
Quanto costa l'iscrizione al Registro delle Opposizioni e quanto tempo dura?
L'iscrizione alla piattaforma e l'inserimento all'interno del Registro Pubblico delle Opposizioni è gratuita per ogni cittadino.
La durata è a tempo indeterminato per l'iscrizione nel Registro Telefonico mentre per quello Postale sussiste un'ipotesi di decadenza automatica nel caso di cessazione dell'utenza.
Quali sono le sanzioni per chi continua a chiamare malgrado l'iscrizione al Registro delle Opposizioni?
Le società di telemarketing e/o gli operatori che svolgono tali servizi hanno un massimo di 15 giorni per recepire le nuove iscrizioni al RPO Telefonico, esteso a 30 giorni se si tratta di RPO Postale.
Trascorse queste tempistiche è possibile ricevere solo chiamate da parte di operatori con cui è attivo un contratto (es. il proprio gestore telefonico, dell'energia o del gas) oppure dalle sole aziende a cui è stato rilasciato un nuovo consenso al trattamento purché successivo all'iscrizione al registro.
Le sanzioni economiche per chi non rispetta l'RPO sono particolarmente pesanti (fino anche a 20 milioni di euro od il 4% del fatturato).
Se si pensa di aver subito un illecito dovuto al ripetersi di chiamate diverse da quelle consentite è possibile rivolgersi all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP) tramite un apposito modello oppure è possibile sporgere la classica denuncia presso qualsiasi autorità giudiziaria (Procura, Carabinieri, Polizia).