È possibile trovare un accordo stragiudiziale?
Una delle migliori soluzioni per evitare l'esecuzione è quella offerta dalla possibile risoluzione stragiudiziale della controversia mediante stipula di un accordo transattivo con il creditore procedente ovvero con tutti gli altri creditori intervenuti.
Il patto in questo senso più frequente è chiamato 'saldo e stralcio'. In genere questo accordo prevede che il debitore paghi una somma definita come saldo dell'importo dovuto, mentre il rimanente debito viene cancellato, per l'appunto, tramite lo 'stralcio'.
Tale soluzione può essere molto vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte in quanto il debitore può liberarsi di una buona parte del debito mentre il creditore può recuperare almeno una parte del denaro che gli è dovuto, evitando eventuali rischi associati alla raccolta di un debito insolvente. I costi delle procedure esecutive, infatti, sono di base estremamente alti, basti solo pensare alle spese legali, di trascrizione, iscrizione a ruolo della causa, consulente tecnico d'ufficio, spese di pubblicità, ecc.
Naturalmente al fine di proporre un accordo in questo senso si deve necessitare di un minimo di liquidità che in questi casi risulta assente, motivo per cui spesso è fatto ricorso a finanziamenti esterni che spesso sono onorati da soggetti terzi, come ad esempio parenti.
Quali sono le opposizioni giudiziali al pignoramento?
Il debitore può opporre diversi tipi di opposizione all'esecuzione immobiliare a seconda che si contesti:
- il diritto stesso del creditore di intraprendere la procedura di pignoramento ritenendo che non vi siano le condizioni per la sua esecuzione, come ad esempio la presenza di un fondo patrimoniale, in questo caso si tratterà di opposizione all'esecuzione;
- la modalità con cui l'atto di esecuzione è stata introitata, sono i vizi “formali” della procedura come il il mancato rispetto del termine per iscrivere a ruolo la causa, in questi casi si tratterà di opposizione agli atti esecutivi.
I termini per la proposizione di dette opposizioni sono rispettivamente, per l'opposizione all'esecuzione, l'ordinanza di vendita dell’immobile, mentre per l'opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
Quali sono i termini principali del pignoramento immobiliare a pena di sua inefficacia?
I termini fondamentali da rispettare al fine di poter procedere all'esecuzione sono quattro:
- l’iscrizione a ruolo che deve essere effettuta entro 15 giorni di tempo dal momento in cui l’ufficiale giudiziario restituisce al creditore o al suo avvocato le copie dell’atto notificato e la nota di trascrizione;
- l'avviso ai creditori iscritti; in forza dell'art. 498 c.p.c., entro 5 giorni dal pignoramento il creditore pignorante che ha interesse a procedere con la vendita deve notificare ai creditori, che siano titolari di un diritto di prelazione sul bene risultante da pubblici registri, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per cui si procede, del titolo e dei beni pignorati;
- l'’istanza di vendita del bene pignorato (art. 567 c.p.c), che deve essere chiesta dal creditore pignorante o da qualsiasi creditore intervenuto, purché munito di titolo esecutivo non oltre 45 giorni dal pignoramento stesso;
- il deposito della documentazione ipocatastale (art. 567 c.p.c.); da effettuarsi entro 60 giorni dal deposito dell’istanza di vendita il creditore procedente deve allegarvi la cosiddetta documentazione ipocatastale, ossia l’estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei 20 anni precedenti la trascrizione del pignoramento.
È possibile utilizzare una delle procedure da sovraindebitamento per evitare l'esecuzione?
Sì, mediante un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La procedura è disciplinata dal nuovo codice della crisi d'impresa agli artt. 67-73 e sostituisce il vecchio Piano del Consumatore ex L. 3/2012 giornalisticamente chiamata 'Legge antisuicidi'.
Tramite un organismo di composizione della crisi è infatti possibile proporre al Tribunale competente un 'piano di ristrutturazione' che, a determinate condizioni, può sospendere o interrompere una procedura di esecuzione immobiliare già introitata purché naturalmente non sia già avvenuta la vendita.