Nel diritto societario italiano è stata introdotto, con il decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009 - modificato da successivi provvedimenti - un istituto giuridico che consente alle imprese operanti nello stesso settore di collaborare tra loro per aumentare la propria competitività e capacità produttiva e, al contempo, di ottenere benefici fiscali.
Definizione e scopo
Stiamo parlando della "rete di imprese", definita all’art. 4-ter del decreto come il contratto con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, a tal fine obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
Pensiamo all’esempio delle imprese operanti nel settore della ristorazione e del catering, nel quale occorre far fronte a diversi aspetti, da quello logistico e dei trasporti, a quello della preparazione dei piatti, a quello dell’organizzazione degli eventi; per aumentare la clientela e, di conseguenza, i profitti più imprese, individuali o in forma societaria, possono decidere di unire le proprie forze, mettendo a disposizione della rete le proprie competenze, per coprire tutti gli ambiti sopra descritti.
L’utilizzo del contratto di rete può riguardare ogni settore, dal turismo ai servizi, dal commercio alla manifattura, nelle due forme che la legge prevede.
Contratto di rete
La prima modalità è quella basata sulla semplice stipula del contratto di rete, senza la costituzione di un fondo comune, in altre parole senza un patrimonio comune; in questi casi gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente in capo ai partecipanti alla rete. Ciò significa che i ricavi, come anche i costi, vengono attribuiti ai singoli partecipanti in base alle quote di partecipazione specificate nel contratto di rete; inoltre, non viene creato un soggetto giuridico autonomo con una propria partiva iva e proprie scritture contabili.
Di conseguenza, i benefici fiscali vengono fruiti distintamente dalle imprese partecipanti al contratto; tali benefici consistono in una sospensione d'imposta della quota degli utili dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.
La quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero viene meno l'adesione al contratto di rete.
Soggetto giuridico autonomo
L’altra forma di rete è quella della costituzione di un soggetto giuridico autonomo, il quale, per acquistare personalità giuridica, deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente; si parla, in quest’ultima ipotesi, di "rete-soggetto", per distinguerla dalla rete di imprese nella quale ciascuna impresa partecipante mantiene la propria soggettività giuridica.
La differenza sta nel fatto che, nel caso di costituzione di un soggetto giuridico autonomo, delle obbligazioni verso i terzi (fornitori, clienti, creditori) risponde la rete-soggetto, mentre nell’altro caso ciascun partecipante risponde delle attività poste in essere nello svolgimento dell’attività oggetto della rete.
Fondo comune
È possibile che le imprese partecipanti alla rete decidano di non costituire un nuovo soggetto giuridico, ma di costituire un fondo comune e nominare un organo rappresentativo comune, il quale agisce in nome e per conto delle altre in base a un mandato.
Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile in materia di consorzi; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
Tutte le vicende relative al contratto di rete, dalla costituzione allo scioglimento, devono essere rese pubbliche mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e sono conoscibili attraverso visure estraibili dal sito della Camera di Commercio.