Uno dei temi ricorrenti in materia societaria riguarda i tempi e le modalità di distribuzione degli utili tra i soci, i quali, per il fatto di partecipare ad un’impresa che ha finalità di lucro, hanno l’interesse primario a percepire un “guadagno” dall’attività sociale.
Per le società di persone, quindi società semplici, s.n.c. e s.a.s., le norme di riferimento sono principalmente quelle di cui agli artt. 2303 e 2262 del codice civile.
Artt. 2303 e 2262 c.c.
L’art. 2303, in particolare, nel disporre limiti alla distribuzione degli utili, prevede che non può farsi luogo la ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti e che, se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo la ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Circa il momento della distribuzione l’art. 2262 stabilisce che, salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
Entrambe le norme mirano a tutelare il patrimonio sociale nei confronti dei creditori ma, allo stesso tempo, a salvaguardare la stessa società, prevedendo l’obbligo di copertura finanziaria dei debiti prima della distribuzione degli utili ai soci.
Approvazione del rendiconto
Nelle società di persone, il momento a partire dal quale può farsi luogo la divisione degli utili è quello dell’approvazione del rendiconto, cioè del prospetto redatto, solitamente alla fine di ogni anno, che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società; si tratta, in sostanza, del bilancio d’esercizio, le cui regole stabilite dal codice civile per le società di capitali sono applicabili, nei principi generali, anche alle società di persone.
Prima dell'approvazione il socio non ha diritto a percepire gli utili, ma lo stesso art. 2262 c.c. fa salvo ogni “ patto contrario”; con ciò deve intendersi sia la possibilità, per i soci, di pattuire nello statuto sociale – oppure, a parere di chi scrive, in assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie - forme diverse di distribuzione degli utili, come ad esempio l’erogazione di acconti o la posticipazione del momento di distribuzione per far fronte a spese o pagamenti non coperti dagli accantonamenti.
Acconti sugli utili
Una prassi molto diffusa, a tal proposito, nelle società di persone, è quella di provvedere, nel corso dell’anno, ad erogare ai soci acconti sugli utili, in modo da garantire loro delle entrate periodiche; a norma di legge tale procedura è illegittima “salvo patto contrario”.
Sul punto la Corte di Cassazione si è espressa affermando che “nella società cosiddetta di fatto, e più in generale nella società in nome collettivo, è possibile distribuire ai soci somme a titolo di utili, conseguiti in uno o più esercizi sociali, anche prima dell'approvazione del rendiconto, e ciò in quanto la norma di cui all'art. 2262 c.c., che ne subordina il conseguimento solamente all'esito dell'approvazione del rendiconto stesso, ammette espressamente il patto contrario” (Cassazione civile sez. I 09 luglio 2003 n. 10786).
Mancata distribuzione degli utili
Quanto al caso opposto, di mancata distribuzione degli utili da parte dell’amministratore della società di persone, con la sentenza n. 1261/2015 la Cassazione ha affermato che, nelle società personali, il socio può agire nei confronti dell’amministratore per far valere la sua responsabilità extracontrattuale.
Nel caso di specie, il convenuto, amministratore di una società irregolare di persone, non aveva provato la presentazione ai soci di alcun rendiconto annuale né la corresponsione agli stessi degli utili annualmente maturati; l’attore, socio della società di persone, aveva pertanto correttamente agito nei confronti dell’amministratore, chiedendo il risarcimento dei danni corrispondenti alla perdita subita a causa della mancata distribuzione degli utili.